Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi recurring e up front (ABF Collegio di Torino n. 2942 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto della pensione, al consumatore compete il rimborso di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, secondo la lettura dell’art. 125-sexies TUB conforme alla sentenza Lexitor della Corte di giustizia. Il rimborso segue criteri distinti: il criterio proporzionale lineare per i costi recurring, che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto, e il criterio della curva degli interessi per i costi up front, che remunerano la fase delle trattative e della formazione del contratto. L’intermediario che incassa il debito residuo dal conteggio estintivo è legittimato passivo anche per le commissioni retrocesse alla rete distributiva. Il cliente che invoca il rimborso di rate trattenute in eccesso deve fornirne la prova.
Il Fatto
La parte ricorrente ha stipulato nel luglio 2021 un prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel novembre 2024 dopo il pagamento di 40 rate sulle 96 previste. Esperito senza esito il reclamo, ha adito l’ABF chiedendo in via principale il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 488,61, di cui € 251,73 a titolo di commissioni dell’intermediario ed € 236,88 a titolo di commissioni della rete distributiva.
In via subordinata ha invocato il criterio pro rata per i costi recurring e la curva degli interessi per quelli up front. Ha chiesto inoltre la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, le spese legali, gli interessi legali dal reclamo e il rimborso del contributo di € 20,00. L’intermediario ha eccepito la natura up front delle commissioni, il già avvenuto scomputo degli interessi non maturati e la non ripetibilità delle commissioni di distribuzione, qualificate come costi di terzi per servizi accessori.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021. Richiama l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale del richiamo alla normativa secondaria ad opera della sentenza n. 263/2022 e la modifica introdotta dal D.L. n. 104/2023, che ha esplicitato il rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia.
Da qui la conclusione che anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB va letta in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già affermato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019. Il rimborso dei costi segue quindi il criterio proporzionale lineare per gli oneri recurring e la curva degli interessi per gli oneri up front, salvo diverso criterio contrattuale.
Sugli oneri assicurativi il Collegio richiama la decisione n. 13169/2024 del Collegio di coordinamento: l’ABF non è competente a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio, ferma la necessaria conoscibilità ex ante da parte del cliente; in difetto, si applica il criterio proporzionale.
Respinta è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva per le provvigioni retrocesse alla rete. L’obbligazione restitutoria sorge in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo, indipendentemente dalla retrocessione delle commissioni e dall’eventuale subentro di un cessionario. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 6733/2023.
Nel merito, le commissioni di distribuzione sono qualificate up front e le commissioni a favore dell’intermediario seguono il criterio contrattuale, con residuo pari a zero. Applicando la curva degli interessi alla quota up front, il dovuto è di € 145,39, arrotondato a € 145,00: importo inferiore alla somma richiesta, calcolata dalla ricorrente applicando indistintamente il pro rata temporis. Accolti gli interessi legali dal reclamo, respinte le spese legali e la richiesta di rimborso delle rate trattenute in eccesso, priva di prova.
Nota della Redazione
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