Risarcimento negato per prelievo ATM dopo furto per colpa grave del titolare (ABF Collegio di Milano n. 3721 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sulle operazioni fraudolente relative a strumenti di pagamento, grava sull’intermediario l’onere di provare l’autenticazione forte dell’operazione disconosciuta e l’eventuale colpa grave del cliente. La certificazione informatica che attesta la corretta lettura del chip e l’immediata digitazione del codice PIN, senza anomalie, integra la prova dell’autenticazione. Quando il prelievo ATM avviene a brevissima distanza dal furto del portafoglio, in luogo pubblico, senza errori di digitazione e con più strumenti di pagamento custoditi insieme, il Collegio ritiene configurabile la colpa grave del titolare, anche in termini di presumibile facile reperibilità del PIN. Resta irrilevante la mancata prova dell’attivazione del servizio di sms-alert quando sia stata eseguita una sola operazione, così come il tentativo di ulteriori operazioni non andate a buon fine.

Il Fatto

Il ricorrente chiede il rimborso di € 550,00, pari a un prelievo ATM di € 600,00 al netto della franchigia, effettuato con la propria carta di debito dopo il furto del portafoglio avvenuto il 30 novembre 2025 tra le ore 14:00 e le 14:30. Espone di aver subito il furto mentre si trovava in un centro commerciale, di aver immediatamente bloccato la carta e sporto denuncia, e di non aver mai custodito il PIN insieme allo strumento di pagamento. L’operazione contestata risulta eseguita alle ore 14:19, prima del blocco.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che la transazione è stata contabilizzata e autenticata con la corretta lettura del chip e la corretta digitazione del codice PIN, che l’esecuzione quasi contestuale al furto esclude l’uso di tecnologie sofisticate per la lettura del PIN e che il complesso delle circostanze lascia presumere l’incauta custodia del PIN unitamente alla carta. Il ricorrente replica richiamando due ulteriori operazioni non andate a buon fine, alle ore 14:27 e 14:29, e contesta la mancata produzione dei log completi e la mancanza di elementi sulla asserita custodia congiunta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il riparto dell’onere probatorio. In applicazione dei principi che regolano le operazioni fraudolente ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D. Lgs. n. 218/17, sull’intermediario grava la prova dell’autenticazione forte delle operazioni disconosciute e dell’eventuale colpa grave del cliente. La questione, dunque, si articola su due piani distinti: la regolarità tecnica dell’operazione e la condotta delle parti.

Sul primo piano, la documentazione prodotta dimostra che il prelievo è avvenuto con la corretta lettura del chip e l’immediata corretta digitazione del codice PIN. La dicitura “PIN” nella colonna dei dati di autenticazione certifica che i sistemi informativi non hanno rilevato anomalie, essendo l’operazione disposta dietro diretta autenticazione del fattore di conoscenza. La dicitura “M” nella colonna dell’input mode identifica le operazioni autorizzate con il microchip, ossia con il fattore di possesso. L’operazione risulta quindi autorizzata senza anomalie, con inserimento della carta fisica e lettura del chip.

Il Collegio passa poi alla condotta delle parti. Dalla denuncia emerge che il portafoglio, custodito nello zaino che il ricorrente teneva in spalla mentre si trovava in un centro commerciale, conteneva più strumenti di pagamento. Il prelievo è stato eseguito alle ore 14:19, a brevissima distanza dall’orario del furto, senza errori di digitazione.

Su queste basi, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per addebitare al ricorrente la colpa grave, anche in termini di presumibile facile reperibilità del PIN. Rilevano la collocazione in un luogo pubblico, dove è richiesta la massima attenzione nella custodia dei propri beni, la distanza temporale minima tra furto e prelievo e la presenza di più strumenti di pagamento nel portafoglio.

Il Collegio dichiara irrilevanti le due ulteriori operazioni non andate a buon fine, che attestano al più un’attivazione dei sistemi di controllo e antifrode. Irrilevante è anche la mancata prova dell’attivazione del servizio di sms-alert, tenuto conto che è stata posta in essere una sola operazione. Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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