Banca del beneficiario non responsabile per bonifico anteriore al 9 ottobre 2025 (ABF Collegio di Milano n. 3723 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bonifico disconosciuto per truffa, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo indicato dall’ordinante e il titolare del conto di accredito identificato tramite IBAN, dovendo eseguire l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 11/2010. L’obbligo di verifica del beneficiario introdotto dalla disciplina Verification of Payee — Regolamento (UE) 2024/886 — opera solo per le operazioni successive al 9 ottobre 2025 e non è quindi invocabile per bonifici anteriori. Il pagatore che agisce contro la banca del beneficiario è cliente ai sensi delle Disposizioni ABF, in forza del contatto sociale qualificato, e la domanda può essere qualificata come risarcitoria. La denuncia penale contro un terzo e il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. non integrano litispendenza né ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente, a luglio 2025, riceve un SMS truffaldino e, seguito dalle indicazioni telefoniche di un sedicente maresciallo, dispone un bonifico urgente di € 38.000,00 a favore di un conto acceso presso l’intermediario convenuto. Resosi conto della frode il giorno successivo, presenta denuncia ai Carabinieri e chiede il richiamo della somma, senza riscontro.
Seguono diffide all’intermediario, alla Consob e alla Banca d’Italia e un ricorso d’urgenza ex art. 669-bis e 700 c.p.c., nel quale l’intermediario comunica solo a ridosso dell’udienza il nominativo del titolare effettivo del conto, già svuotato. Il ricorrente chiede la restituzione di € 38.000,00, il risarcimento dei danni e delle spese sostenute per l’azione cautelare. L’intermediario eccepisce il difetto di legittimazione attiva e passiva, la litispendenza e, nel merito, la corretta esecuzione dell’ordine in base all’IBAN.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione attiva, le Disposizioni ABF, Sez. I, § 3, qualificano cliente il soggetto che è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi di pagamento: il pagatore che agisce contro la banca del beneficiario rientra dunque in tale nozione. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 6886/2022, il Collegio riconosce il contatto sociale qualificato e, correlativamente, la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto, interpretando la domanda di pagamento come risarcitoria e non come ripetizione dell’indebito.
Nel merito, il ricorso è infondato. L’intermediario ha prodotto la documentazione del ricorso cautelare: le prospettazioni in fatto e le richieste appaiono sostanzialmente identiche, né risultano nuove ragioni di fatto o di diritto. Il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dalla decisione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, pur adottata con provvedimento non idoneo al giudicato.
Quanto alla condotta dell’intermediario, lo screenshot in atti conferma il blocco del conto nel breve volgere di un’ora dalla segnalazione, quando però le somme erano già fuoriuscite. Le generalità del beneficiario sono state poi comunicate: il ricorrente lamenta solo la tardività dell’informazione.
Il nodo centrale riguarda la mancata corrispondenza tra nominativo e IBAN. Il bonifico è del luglio 2025, quindi anteriore all’efficacia della disciplina Verification of Payee, introdotta dal Regolamento (UE) 2024/886 con decorrenza dal 9 ottobre 2025. All’epoca valeva il principio del Collegio di Coordinamento n. 162/2017: il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario e il titolare del conto identificato tramite IBAN. Ne segue l’esclusione di qualsiasi responsabilità dell’intermediario e il rigetto della domanda.
Nota della Redazione
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