Prelievo ATM non erogato e legittimazione passiva (ABF Collegio di Milano n. 2601 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera appartenenza di un intermediario al medesimo gruppo bancario dell’emittente della carta non incide sulla sua legittimazione passiva. Ciascuna società del gruppo, pur sottoposta a un potere di direzione e coordinamento unitario, resta un autonomo centro di imputazione di atti e rapporti. Tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo devono essere azionati verso queste ultime. Il ricorso proposto contro un soggetto estraneo alla vicenda è pertanto rigettato.
Il Fatto
La ricorrente espone di essersi recata, in data 14/11/2025, presso uno sportello ATM di una banca italiana per prelevare mediante carta bancomat, emessa da una banca terza, la somma di € 650,00. Lo sportello non erogava le banconote e tratteneva la carta. La cliente si rivolgeva alla banca proprietaria dello sportello senza ottenere assistenza e, nella stessa data, presentava reclamo all’intermediario, rimasto senza risposta. Chiede quindi la restituzione dell’importo.
L’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva: afferma di non gestire ATM e di ritenersi estraneo ai fatti, ipotizzando che lo sportello sia un servizio fornito da un’entità giuridicamente distinta, ancorché dello stesso gruppo. Chiede il rigetto del ricorso. La ricorrente non ha depositato repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto un deficit istruttorio: la ricorrente non ha allegato documentazione idonea a circoscrivere la vicenda e a identificare con precisione i soggetti coinvolti nell’operazione di prelievo. La ricostruzione dei rapporti resta quindi affidata alle allegazioni delle parti.
L’intermediario resistente deduce di avere un’unica succursale in Italia, di non gestire ATM e di non operare con clientela retail. Tali affermazioni trovano conferma nella consultazione dell’Albo intermediari della Banca d’Italia. Il Collegio accerta inoltre che il resistente, unica succursale operativa in Italia di un intermediario estero, appartiene al medesimo gruppo bancario di cui l’emittente della carta è la capogruppo, come risulta dagli “Albi ed elenchi di vigilanza” del sito istituzionale della Banca d’Italia.
Su questo punto il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi: la mera appartenenza al medesimo gruppo bancario non può influire sulla legittimazione passiva. Il gruppo di società è un modello di organizzazione di un’impresa economicamente unitaria, ma la sua caratteristica risiede nel fatto che ciascuna società che lo compone, pur sottoposta al potere di direzione e coordinamento della holding, rappresenta un autonomo centro di imputazione di atti e rapporti.
Ne discende che i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo devono essere azionati verso queste ultime, tanto sul terreno sostanziale quanto su quello processuale. Il Collegio richiama sul punto Coll. Bari, decisione n. 9343/2023 e Coll. Milano, dec. n. 5011/2021. Il resistente, estraneo alla gestione dello sportello e alla vicenda, non è dunque il soggetto legittimato a rispondere della richiesta di restituzione.
Alla luce della distinzione tra società del medesimo gruppo, il ricorso va rigettato. La decisione lascia impregiudicata la possibilità di azionare le medesime pretese verso il soggetto effettivamente titolare del rapporto e gestore dello sportello.
Nota della Redazione
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