Improcedibile il ricorso se manca il deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. I n. 34617 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, quando il ricorrente alleghi, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si applica il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e grava su di lui l’onere di depositare, unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento munita della relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il vizio è rilevabile anche d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, né dal deposito della relata da parte di quest’ultima. L’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria l’omissione che ostacola la sequenza di avvio del processo.

Il Fatto

Una società ha convenuto davanti al Tribunale la banca con cui intratteneva due conti correnti per anticipi, lamentando l’applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni indebite, la capitalizzazione degli interessi e interessi passivi usurari. Chiesta la nullità parziale dei contratti e la restituzione delle somme, il Tribunale ha accolto solo in parte, dichiarando la nullità della clausola sulla CMS e disponendo la rettifica del saldo.

La società ha proposto appello, deducendo anche l’usura sopravvenuta. La Corte di Appello ha respinto l’impugnazione, ritenendo che il correntista debba allegare e provare la variazione contrattuale intervenuta e il nesso causale con l’esercizio dello jus variandi della banca. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso improcedibile per una ragione preliminare, assorbente di ogni altro profilo. La ricorrente dà atto nei propri atti che la sentenza è stata notificata, ma non deposita la relata di notifica, né indica di averla prodotta: nel ricorso si parla solo del deposito della sentenza. La relata non risulta prodotta neppure dalla controricorrente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante della Cassazione. Secondo Sez. III n. 24199 del 29.08.2025, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso. Sez. I n. 23982 del 27.08.2025 precisa che, ove l’impugnante abbia allegato che la sentenza gli è stata notificata, si applica il termine breve e sorge l’onere di depositare la copia autentica munita di relata.

La Corte valorizza inoltre Sez. II n. 17014 del 20.06.2024: il difetto di procedibilità va rilevato anche d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, perché l’improcedibilità trova ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola l’avvio del processo. Nella stessa linea si pongono Sez. III n. 11319 del 29.04.2025 e Sez. II n. 10676 del 23.04.2025, secondo cui il ricorso è improcedibile anche quando il resistente dichiari che la sentenza gli è stata notificata.

La Corte aggiunge che la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza, calcolando il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. a partire dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è dunque improcedibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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