Frode informatica e bonifici eseguiti personalmente dall’utilizzatore: nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 476 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite direttamente dall’utilizzatore dei servizi di pagamento, ancorché sulla base di un consenso viziato dal raggiro subito ad opera di terzi ignoti, non possono qualificarsi come non autorizzate ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 11/2010, ma rientrano tra le operazioni autorizzate. In tali casi l’intermediario è esonerato dalla prova dell’autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico, non sussistendo i presupposti della PSD II per il rimborso. L’unico obbligo che grava sul prestatore di servizi di pagamento è quello di eseguire gli ordini impartiti dall’utilizzatore, con responsabilità limitata all’inadempimento o inesatto adempimento di tale obbligo.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata vittima di una frode informatica ad opera di ignoti truffatori contattati tramite una nota piattaforma di social media. Il raggiro si sarebbe concretizzato nell’esecuzione di cinque bonifici istantanei, per un importo complessivo di € 612,00, disposti tra il 4 e l’8 settembre 2025 mediante accesso all’area riservata dei servizi di internet banking dell’intermediario.

Disconoscendo gli addebiti, la ricorrente ha chiesto il rimborso della somma, imputando la responsabilità all’intermediario, che non avrebbe saputo impedire la violazione del proprio sistema informatico. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la regolare esecuzione delle operazioni e l’imprudenza della cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella rimborsabilità della somma sottratta mediante operazioni disconosciute. Alla data dei fatti era vigente il D. Lgs. n. 11/2010, modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. La valutazione della responsabilità deve quindi svolgersi su due profili: l’accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni e l’accertamento dell’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.

Dalla documentazione emerge un dato non contestato: la cliente dichiara di aver dato seguito alle indicazioni dei truffatori, eseguendo personalmente le transazioni online, nell’errata convinzione di effettuare bonifici per “attività speciali” cui sarebbe seguito un rendimento maggiorato del 30%. I truffatori, peraltro, non si sono mai presentati come operatori dell’intermediario.

Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui le operazioni compiute dall’utilizzatore sulla base di un consenso viziato dal raggiro non sono qualificabili come non autorizzate ex art. 10 D. Lgs. n. 11/2010, ma rientrano tra quelle autorizzate (Collegio di Milano, Decisioni n. 2419/2025, n. 432/2023 e n. 12726/2022; Collegio di Roma, Decisione n. 8538/2021). Ne deriva l’esonero dell’intermediario dalla prova di autenticazione e l’esclusione di una responsabilità oggettiva a suo carico.

Il Collegio esclude inoltre una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune, in ragione della natura della truffa: l’unico obbligo dell’intermediario è eseguire gli ordini appositamente autorizzati dall’utilizzatore, con responsabilità circoscritta all’inadempimento di tale obbligo (Collegio di Milano, Decisioni n. 6732/2025 e n. 14351/2022; Collegio di Napoli, Decisione n. 10488/2025; Collegio di Roma, Decisione n. 6531/2016; Collegio di Coordinamento, Decisioni n. 1260/2014 e n. 1259/2014). Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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