Nessun ripristino condizioni originarie né risarcimento per condotta dilatoria banca nel mutuo (ABF Collegio di Milano n. 1624 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario non può pronunciare condanne costitutive volte a modificare il rapporto tra le parti né ordinare un facere infungibile: è pertanto inammissibile la domanda di ripristino delle condizioni economiche originarie del mutuo, compresa la clausola sulla polizza CPI. È parimenti inammissibile la mutatio libelli con cui il ricorrente, in sede di repliche, incrementi il quantum risarcitorio sulla base di calcoli e voci di danno non prospettate nel reclamo né nel ricorso. Nel merito, la condotta dell’intermediario non integra violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede quando le condizioni del mutuo sono correlate sin dal primo preventivo alla presenza della polizza accessoria e quando il ritardo nell’istruttoria è giustificato dallo svolgimento dei fatti e non produce perdita di condizioni più favorevoli. La domanda di documentazione ex art. 119 TUB non si estende alla perizia immobiliare, mero documento interno finalizzato alla valutazione del merito creditizio.

Il Fatto

Nell’ottobre 2024 il ricorrente richiedeva, tramite portale, un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile ancora da individuare, di valore indicativo pari a € 600.000,00. L’intermediario trasmetteva un primo PIES con TAN del 2,640%, spese di istruttoria di € 1.000,00 e polizza CPI accessoria, con validità fino al 02.12.2024. Individuato l’immobile e avviata la perizia, il ricorrente sottoscriveva il preliminare il 28.01.2025, senza delibera definitiva.

La prima perizia indicava un valore inferiore al prezzo di acquisto; un aggiornamento del 25.03.2025 riportava un valore di € 559.000,00. L’importo finanziabile scendeva così a € 259.000,00. Il ricorrente presentava nuova richiesta il 14.04.2025, con PIES recante TAN del 3,070% e spese di istruttoria di € 2.900,00. Il mutuo veniva stipulato il 30.06.2025 al TAN del 2,70%. Respinti due reclami, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo accertamento della responsabilità e risarcimento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto i profili preliminari. La domanda di ripristino delle condizioni economiche originarie, compresa la clausola CPI, presuppone una pronuncia costitutiva preclusa all’Arbitro, perché volta a modificare il rapporto giuridico tra le parti o a imporre un facere infungibile. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Collegio di Coordinamento, decisione n. 8049/2019. Tale inammissibilità non impedisce però l’esame della responsabilità e dell’eventuale risarcimento.

Altrettanto inammissibile è l’incremento del quantum introdotto con le repliche: due voci di danno risultano rideterminate su calcoli esposti per la prima volta in quella sede e non menzionate nel reclamo né nel ricorso.

Nel merito, il Collegio esclude la violazione degli artt. 117 e 120 TUB. Il primo PIES correla espressamente il tasso alla presenza della polizza CPI, prevedendo che in caso di recesso il tasso sarebbe stato rideterminato. Il contratto consentiva di recedere entro 60 giorni mantenendo il tasso, purché con polizza equivalente reperita sul mercato: facoltà non esercitata. Le condizioni del preventivo erano valide fino al 02.12.2024 e soggette a variazione di mercato. La differenza di TAN tra primo e definitivo PIES è minima.

Quanto ai ritardi, il Collegio rileva che la richiesta iniziale riguardava un immobile non ancora individuato e che l’istruttoria, circa otto mesi, è giustificata dallo svolgimento dei fatti. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la diligenza professionale impone di soddisfare con sollecitudine le richieste della clientela (Collegio di Milano, decisione n. 13957/2021), ma nel caso concreto non vi è stata perdita di condizioni più vantaggiose né prova di effetti negativi del ritardo. Irrilevante l’incremento delle spese di istruttoria, posto che il primo PIES era scaduto prima dell’individuazione dell’immobile. Il rigetto dell’accertamento assorbe la domanda risarcitoria.

Infine, la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB non è accolta: la perizia immobiliare è documento interno destinato alla valutazione del merito creditizio (Collegio di Bari, decisioni n. 7147/2023 e n. 7382/2020; Collegio di Milano, decisioni n. 533/2014 e n. 2480/2013). La perizia del 25.03.2025 è stata comunque prodotta. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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