Onere probatorio della banca sul prelievo ATM contestato e quadratura di cassa (ABF Collegio di Napoli n. 305 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, quando l’utilizzatore nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostiene che non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di malfunzionamenti. Sull’utilizzatore incombe l’onere della allegazione del malfunzionamento, accompagnata dalla tempestiva segnalazione. La banca assolve al proprio onere producendo il giornale di fondo completo dell’intera giornata e la quadratura di cassa con verbale di verifica sottoscritto. In presenza di operazione eseguita con carta fisica dotata di chip e PIN corretto, senza anomalie tecniche e senza eccedenze di cassa, il ricorso è rigettato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta rilasciata dall’intermediario, riferisce di essersi recato il 03.12.2024 presso una filiale per un prelievo allo sportello ATM. Due tentativi consecutivi avrebbero riprodotto la scritta “data di nascita errata” senza erogare contanti. Mentre attendeva spiegazioni in filiale, avrebbe ricevuto un messaggio che lo informava dell’avvenuto prelievo di euro 1.500,00. Nega di aver mai prelevato la somma e ne chiede la restituzione, oltre spese.

L’intermediario ricostruisce diversamente i fatti: il cliente, recatosi in filiale poco dopo, avrebbe dichiarato di aver concluso l’operazione solo al terzo tentativo e di non essere certo dell’erogazione, ipotizzando un prelievo da terzi presenti nelle vicinanze. La banca allega i log della carta, i log dell’ATM e la quadratura di cassa per dimostrare l’uso dello strumento originale in assenza di anomalie. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010 e ne distribuisce gli oneri: all’utilizzatore spetta l’allegazione del malfunzionamento con tempestiva segnalazione; all’intermediario l’onere di produrre documentazione sufficientemente esaustiva e intellegibile sulla corretta operatività dell’ATM. Sul punto richiama le decisioni del Collegio di Roma n. 5586/21, del Collegio di Napoli n. 9971/21 e del Collegio di Bari n. 3695/19.

Il Collegio precisa il contenuto della prova: la banca deve produrre sia il giornale di fondo completo dell’intera giornata, sia la quadratura di cassa con verbale di verifica sottoscritto da chi effettua il controllo delle materialità. Il primo consente di verificare lo svolgimento regolare della transazione; il secondo è l’unico documento idoneo a escludere eccedenze.

Nel caso concreto, la transazione risulta eseguita tramite microchip, con carta fisica inserita nel terminale e PIN corretto. A seguito di integrazione istruttoria disposta dal Collegio — essendo stato originariamente prodotto solo un estratto — l’intermediario ha depositato il giornale di fondo completo e la quadratura di cassa con verbale. Dal giornale emerge un primo tentativo alle 10:48 negato per errata digitazione della data di nascita, e un secondo alle 10:50 autorizzato e completato alle 10:52.

Il Collegio valorizza inoltre l’operazione eseguita da altro cliente appena un minuto dopo, che esclude un ritardo dell’apparecchio nel rilascio delle banconote. Dalla colonna delle anomalie non risultano malfunzionamenti tecnici, ma solo eventi legati alla normale operatività della clientela. Dalla quadratura di cassa non risultano eccedenze. Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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