Preavviso di segnalazione in CRIF (ABF Collegio di Bologna n. 1321 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni nelle banche dati creditizie, il preavviso prescritto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice deontologico è legittimo quando il suo contenuto consente al destinatario di individuare il rapporto cui si riferisce: il riferimento al numero del contratto di finanziamento è sufficiente, specie se il cliente non è titolare di più rapporti. Ai fini del rispetto del termine, rileva la data di rilascio dell’avviso e non quella della compiuta giacenza. Quanto alla prova della ricezione, è sufficiente che ricorra almeno uno tra la coincidenza delle date tra documentazione del vettore e preavviso, la corrispondenza del numero di contratto o una data di recapito compatibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un prestito personale e, dopo alcuni ritardi nelle rate, era stato segnalato dall’intermediario in una banca dati creditizia, prima tra le sofferenze e poi con iscrizione presso la Centrale dei Rischi. Il cliente ha contestato di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa di settore e ha chiesto la cancellazione della segnalazione.
L’intermediario ha replicato di aver inviato il preavviso mediante lettera raccomandata all’indirizzo contrattuale, con compiuta giacenza, e di aver iscritto la segnalazione negativa solo a partire dal luglio 2023. Nelle repliche il ricorrente ha eccepito che la lettera non riportava alcun codice o barcode collegabile alla cartolina di ritorno e che la comunicazione era generica, non riferendosi ad alcuna rata in particolare.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto che il ricorrente lamentava il mancato inoltro del preavviso senza contestare il presupposto sostanziale delle segnalazioni. Ha richiamato l’art. 125, comma 3, TUB, secondo cui i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano informazioni negative, e l’art. 5, comma 6, del Codice deontologico, che impone il preavviso circa l’imminente registrazione e fissa in almeno quindici giorni dalla spedizione il termine per rendere accessibili i dati relativi al primo ritardo.
Dalla visura è emerso che la prima segnalazione di ritardo risale al luglio 2023, con due rate non pagate; a marzo 2024 il prestito è stato segnalato a sofferenza dopo nove rate consecutive non pagate; da maggio 2024 le rate risultano regolarmente pagate, con cancellazione delle segnalazioni a partire da maggio 2026.
Quanto alla genericità, il Collegio ha escluso il vizio: la lettera di contestazione e avviso conteneva il riferimento al numero del finanziamento concesso al ricorrente. Non esistendo una previsione normativa sul contenuto essenziale del preavviso, questo è legittimo quando consente al destinatario di individuare il rapporto. Il riferimento al contratto è stato ritenuto sufficiente, soprattutto in assenza di altri rapporti in capo al cliente, richiamando ABF Milano, decisione n. 12296/23.
Il Collegio ha poi considerato rispettato il termine di preavviso, dovendosi guardare alla data di rilascio dell’avviso (15.6.2023) e non a quella della compiuta giacenza (18.7.2023), in linea con ABF Milano, decisioni n. 12472/2024 e 12299/2024. Quanto alla prova della ricezione, ha ritenuto sufficiente almeno uno tra tre elementi: la coincidenza delle date, la corrispondenza del numero di contratto o una data di recapito compatibile. Nel caso concreto la cartolina riportava l’indirizzo contrattuale e la data dell’avviso era coerente con quella della comunicazione. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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