Cessione del quinto: rimborso oneri non maturati e indennizzo estinzione anticipata (ABF Collegio di Torino n. 3060 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio concluso prima del 25 luglio 2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito va letto, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB e dell’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, in conformità alla sentenza Lexitor. Al rimborso si applica il criterio proporzionale lineare per i costi recurring e il criterio della curva degli interessi per i costi up front. L’indennizzo per estinzione anticipata, legittimo solo oltre la soglia del capitale residuo di diecimila euro, deve essere restituito quando il rimborso degli oneri non maturati riduce l’importo dovuto sotto tale soglia. Il ricorrente che reclami rate trattenute in eccesso ha l’onere di allegare e provare il relativo addebito.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato il 7 agosto 2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 31 marzo 2020 dopo il pagamento di 29 rate sulle 72 previste. Esperito invano il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo in via principale il rimborso secondo il criterio pro rata degli oneri non maturati, per complessivi € 1.371,80, distinti tra spese di istruttoria e commissioni dell’intermediario; in via subordinata ha invocato il pro rata per i costi recurring e la curva degli interessi per quelli up front; in ogni caso ha chiesto la restituzione di € 104,30 addebitati a titolo di commissioni di estinzione, delle rate eventualmente trattenute in eccesso, delle spese di assistenza difensiva e del contributo di € 20,00.

L’intermediario ha eccepito l’assenza di obblighi restitutori per la natura up front delle spese di istruttoria e di intermediazione, ha contestato la propria legittimazione passiva per le provvigioni retrocesse alla rete, ha dato atto di aver riconosciuto in conteggio estintivo € 1.352,23 a titolo di abbuono interessi per anticipata estinzione e ha richiamato la sentenza CGUE C-555/21 del 9 febbraio 2023, reiterando un’offerta conciliativa di € 347,24.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021, muovendo dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, il cui secondo comma richiamava anche la normativa secondaria di Banca d’Italia: richiamo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263/2022 per rimuovere l’attrito con i vincoli europei. Il successivo intervento dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023 ha esplicitato il riferimento al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia, richiamando l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE e la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, già recepita dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019. Ne deriva l’applicazione del principio di riduzione proporzionale a tutti i costi, secondo lo schema condiviso dai Collegi: criterio lineare per i costi recurring, curva degli interessi per gli up front.

Passando all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, il Collegio la respinge richiamando la propria decisione n. 6733/2023: l’obbligo restitutorio sorge in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo dal conteggio estintivo, restando irrilevante la retrocessione delle provvigioni alla rete o la successiva cessione del rapporto. Rileva, in questa fase, il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione al netto dei costi non maturati.

Nel merito, il Collegio qualifica le spese di istruttoria come up front e le spese di intermediazione come recurring, in linea con le proprie decisioni nn. 655/2024, 624/2024 e 626/2024 e con gli orientamenti dei Collegi di Milano, Roma, Palermo, Bologna e Bari. Applicando le rispettive percentuali di rimborso si ottiene un importo di € 1.171,98, inferiore alla somma richiesta perché calcolata erroneamente secondo il solo pro rata temporis.

Quanto alle commissioni di estinzione, il Collegio osserva che l’addebito, pari all’1% del capitale residuo, è legittimo solo oltre i diecimila euro di importo rimborsato in anticipo, secondo le indicazioni delle decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021. Poiché la riduzione del costo totale del credito all’esito del procedimento porta il debito sotto tale soglia, va restituito l’ulteriore importo di € 104,30. Resta invece respinta, per difetto di prova, la domanda di rimborso delle rate trattenute in eccesso. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di € 1.276,00, oltre interessi legali dal reclamo, nonché il contributo di € 20,00 a favore del ricorrente e di € 200,00 alla Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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