Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e incompetenza temporale sul risarcimento (ABF Collegio di Napoli n. 3051 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 e non ancora prescritti secondo la normativa previgente, l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 si applica retroattivamente nel suo complesso, estendendo a dieci anni il termine di prescrizione e fissandone la decorrenza dalla data di scadenza del titolo. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione al momento della richiesta di pagamento. La domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione degli obblighi informativi si radica nel momento in cui la regola di condotta è stata violata e resta sottratta alla competenza dell’ABF se tale momento precede il limite temporale previsto per il ricorso.

Il Fatto

La ricorrente aveva sottoscritto cinque buoni fruttiferi postali: quattro della serie CB, emessi il 13.10.1999, e uno della serie AA1, emesso il 09.02.2001. L’intermediario aveva negato il rimborso per intervenuta prescrizione.

La ricorrente lamentava la violazione degli obblighi informativi, perché i titoli erano privi di indicazione della data di scadenza e il foglio informativo non era stato consegnato. Chiedeva in via principale il rimborso e in via subordinata il risarcimento del danno. L’intermediario eccepiva l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, la prescrizione decennale già maturata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sull’incompetenza temporale richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022: la competenza dipende dalla circostanza che la controversia riguardi la fase di formazione del consenso ovvero i momenti esecutivi del rapporto. Nel caso di specie la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti; la prescrizione opposta è vicenda successiva ed inerente allo svolgimento del rapporto, giunto a scadenza dopo il 01.01.2009. Tali criteri valgono anche per le nuove disposizioni sulla competenza applicabili ai ricorsi dal 01.10.2022.

Quanto alla competenza ratione materiae, il Collegio richiama ancora la n. 4656/2022: le caratteristiche di non cedibilità e non negoziabilità dei buoni impediscono di qualificarli come strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, T.U.F. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito il ricorso non è accolto. Dall’esame dei titoli emerge che tutti riportano la dicitura “a termine”; la serie di appartenenza può desumersi dalla data di emissione. I buoni CB, istituiti con D.M. 26.02.1999, avevano durata di 7 o 11 anni; il buono AA1, istituito con D.M. 19.12.2000, durava 6 anni.

Sul dies a quo il Collegio richiama la n. 6196/2024 e l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28.07.2023: l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha attuato la direttiva di maggior favore dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, rendendosi retroattivamente applicabile; applicare insieme il termine quinquennale e il dies a quo dell’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 costituirebbe una ibridazione non consentita. La previsione negoziale del buono non può prevalere sulla previsione legale ai sensi dell’art. 2936 c.c.

Pertanto i quattro buoni CB, scaduti il 13.10.2010, si sono prescritti il 13.10.2020; il buono AA1, scaduto il 09.02.2007, si è prescritto il 09.02.2017. La prima richiesta documentata è il reclamo del 15.03.2025, dunque l’eccezione di prescrizione è fondata.

Anche la domanda gradata non è accolta. Per i buoni del 1999 l’obbligo di consegna del foglio informativo non sussisteva, essendo stato introdotto solo con il D.M. 19.12.2000. Per il buono del 2001 la violazione è stata posta in essere oltre il limite di competenza temporale dell’Arbitro, in epoca anteriore al sesto anno precedente la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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