Prelievo ATM non erogato: onere probatorio dell’intermediario e limiti della domanda in repliche (ABF Collegio di Bari n. 2777 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelievo ATM contestato per mancata erogazione delle banconote, all’utilizzatore è richiesta la sola allegazione del malfunzionamento, accompagnata dalla pronta segnalazione all’intermediario; sul prestatore di servizi di pagamento grava invece l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, nonché l’assenza di inconvenienti ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. Tale prova è offerta dal giornale di fondo completo dell’intera giornata e dalla quadratura di cassa munita di verbale di verifica sottoscritto da chi ha materialmente eseguito il controllo delle materialità. La richiesta di acquisizione delle immagini di videosorveglianza, formulata per la prima volta in sede di repliche, integra una mutatio libelli ed è inammissibile, restando preclusa in quella sede la possibilità di ampliare la domanda iniziale.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver tentato, in data 06/08/2025, un prelievo di € 500,00 presso un ATM dell’intermediario convenuto, senza ottenere l’erogazione delle banconote ma subendo ugualmente l’addebito sul conto acceso presso altra banca. Sostiene che lo sportellino non si apriva e chiede il rimborso della somma.
L’intermediario si costituisce e deduce la regolarità tecnica dell’operazione, documentata dal giornale di fondo: inserimento della carta, selezione dell’importo, messaggi F68, F70 e F72 tutti terminati con successo, codice anomalia 00 e corretto ritiro delle banconote. Allega altresì le quadrature di cassa e un verbale della società di trasporto valori attestante l’assenza di eccedenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo applicabile, individuato nel d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’art. 10 del citato decreto pone a carico del prestatore di servizi di pagamento la prova che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di malfunzionamenti o altri inconvenienti. Nel caso concreto il ricorrente non contesta l’autorizzazione, ma lamenta il difettoso funzionamento dell’ATM.
Il Collegio richiama la giurisprudenza arbitrale in materia di mancata erogazione di banconote, secondo cui all’utilizzatore basta l’allegazione del malfunzionamento con pronta segnalazione, mentre all’intermediario spetta documentare il corretto funzionamento. Viene riconosciuta valenza probatoria al giornale di fondo completo dell’intera giornata e alla quadratura di cassa corredata dal verbale di verifica sottoscritto da chi ha eseguito il controllo delle materialità. Il verbale è indispensabile per escludere che banconote siano rimaste all’interno dell’ATM, tra i componenti tecnici e gli ingranaggi (richiamate, tra le altre, Collegio di Napoli n. 643/2026, Collegio di Torino n. 677/2026, Collegio di Milano n. 1691/2026, Collegio di Roma n. 3159/2025).
Nel caso di specie il Collegio esamina analiticamente il giornale di fondo del 06/08/2025, rilevando la sequenza integrale della transazione, l’assenza di anomalie e la coerenza del saldo residuo dell’ATM: il totale restante dopo il prelievo contestato è pari a € 41.410,00, a fronte di € 41.910,00 registrati dopo un precedente prelievo, con differenza esattamente corrispondente ai € 500,00. L’intermediario produce inoltre i riepiloghi delle entrate della società di trasporto valori e il verbale del 19/12/2025 attestante l’assenza di anomalie nelle lavorazioni del giorno contestato.
Quanto alla richiesta di acquisizione delle immagini di videosorveglianza, il Collegio rileva che essa risulta formulata nel reclamo e nelle repliche, ma non nel ricorso. Richiamate le disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1) e l’orientamento consolidato (Collegio di Bari n. 17853/2018), la domanda nuova formulata per la prima volta in sede di repliche è dichiarata inammissibile quale mutatio libelli. La difesa dell’intermediario sulla conservazione delle immagini per soli sette giorni resta pertanto assorbita.
Nel merito, il Collegio ritiene che l’operazione sia stata eseguita in assenza di anomalie, comprovata dalle allegazioni dell’intermediario, congrue con i requisiti richiesti dalla giurisprudenza arbitrale. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
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