Credito ai consumatori: difformità TAN e TAEG e sindacato sul merito creditizio (ABF Collegio di Bari n. 2776 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorso è ammissibile quando sussiste una sostanziale simmetria tra la questione dedotta nel reclamo e quella proposta con il ricorso, non essendo richiesta una identità formale. Il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, se non rispettato, determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, salvo che il reclamo tardivo non contenga doglianze nuove rispetto a quelle già riscontrate. In materia di trasparenza del credito ai consumatori, l’obbligo informativo precontrattuale si considera assolto con la consegna del modulo SECCI, e la coincidenza tra i tassi ivi indicati e quelli contrattuali esclude la lamentata difformità tra TAN e TAEG. La valutazione del merito creditizio rientra nella discrezionalità dell’intermediario, e la sua omissione o erroneità non è sanzionata nel nostro ordinamento se non nei limiti del risarcimento del danno per violazione della buona fede.

Il Fatto

Il ricorrente si era rivolto all’intermediario per un prestito personale di consolidamento dell’importo di € 30.000,00. Lamentava che il TAN e il TAEG comunicati a voce prima della sottoscrizione fossero inferiori a quelli poi riportati in contratto, e contestava la mancata considerazione della propria posizione debitoria pregressa, avendo nel frattempo estinto altri finanziamenti. Chiedeva quindi la rivalutazione del tasso o la risoluzione del contratto per presunta pratica estorsiva della firma.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difformità rispetto ai reclami e per mancato decorso dei sessanta giorni dal reclamo non riscontrato, e nel merito ne chiedeva il rigetto, evidenziando la correttezza del tasso applicato e della valutazione compiuta.

La motivazione del Collegio

Sulla eccezione preliminare, il Collegio richiama le disposizioni ABF e la nozione di medesima questione, intesa come sostanziale simmetria tra reclamo e ricorso, così che l’intermediario sia posto in grado di risolvere bonariamente la controversia. I reclami del 22 agosto e del 13 ottobre 2025, riscontrati, contenevano già le doglianze sulla difformità dei tassi, sulla valutazione del merito creditizio e sull’incidenza delle rate. Il reclamo del 21 ottobre 2025, l’unico non riscontrato e proposto a meno di sessanta giorni dal ricorso, non introduceva doglianze nuove. L’eccezione di inammissibilità è dunque superata.

Nel merito, il Collegio esamina la doglianza sulla difformità tra TAN e TAEG. Il SECCI precontrattuale, rilasciato alle ore 15:32 del 12 agosto 2025, riporta il medesimo TAN dell’11,32% e TAEG del 12,54% del SECCI contrattuale. La firma digitale apposta dal ricorrente risulta valida. Richiamato l’art. 124 T.U.B. e le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, il Collegio ritiene la documentazione conforme: l’obbligo informativo è assolto con la consegna del modulo, che costituisce frontespizio del contratto.

Quanto alla condizione di vulnerabilità segnalata, il Collegio richiama la legge n. 18/1975, secondo cui la persona affetta da cecità è pienamente capace di agire e la firma apposta è vincolante, non risultando il ricorrente inabilitato o interdetto.

Sulla valutazione del merito creditizio, il Collegio richiama l’art. 124-bis T.U.B. e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 dicembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), che riconosce all’intermediario un potere discrezionale nella individuazione delle informazioni utili. Nel nostro ordinamento manca una sanzione specifica per l’omissione o l’erroneità della valutazione: l’unica conseguenza astrattamente applicabile è il risarcimento del danno, che il ricorrente non ha domandato. Il Collegio esclude comunque profili di censura, avendo l’intermediario valutato la posizione complessiva del cliente, già conosciuto dal 2006 con rimborsi regolari, e avendo il finanziamento consolidato debiti pregressi. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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