Prelievo cardless su cellulare rubato: autenticazione insufficiente ma colpa grave del cliente (ABF Collegio di Bologna n. 2514 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, la previsione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010 pone a carico del PSP la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore. La produzione documentale che dimostra l’autenticazione e la formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé tale onere, essendo necessario che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive e da cui possa trarsi, in via presuntiva, la prova della colpa grave. Tuttavia, il rilievo che il cliente abbia omesso di attivarsi per il blocco della carta e non abbia custodito adeguatamente il device sul quale era installata l’app, unitamente ai codici di accesso, integra gli estremi della negligenza grave e giustifica il rigetto della domanda di riaccredito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un bancomat collegato al proprio conto corrente, riferisce di aver subito il furto del cellulare il 12/10/2025, alle ore 17:00, su un vagone affollato della metropolitana. Due ore dopo, intorno alle 19:00, tramite quel dispositivo veniva eseguito un prelievo cardless di € 600,00 presso uno sportello ATM, che il cliente disconosce. Lo stesso precisa che nessun codice era memorizzato nel telefono e che la carta è sempre rimasta in suo possesso.

Il reclamo presentato il 14/10/2025 veniva respinto dall’intermediario, che ravvisava una inconsapevole collaborazione del cliente a un tentativo di phishing o comunque una grave imprudenza. Il cliente, esclusa qualsiasi interlocuzione sospetta, adiva l’ABF chiedendo il riaccredito della somma. L’intermediario, costituitosi anche per conto della società titolare effettiva del rapporto, insisteva sulla corretta autenticazione dell’operazione e sull’assenza di malfunzionamenti dei sistemi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo, individuando la disciplina applicabile nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Accerta quindi, dagli atti, che l’operazione contestata consiste in un unico prelievo cardless di € 600,00, eseguito alle ore 19:20 del 12/10/2025, e non nei due prelievi contactless ipotizzati dal ricorrente.

Sul piano probatorio, il Collegio richiama l’art. 10, d.lgs. n. 11/2010, che pone a carico dell’intermediario la dimostrazione dell’autenticazione, della corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione. L’istituto ha fornito documentazione sull’enrollment dell’app, avvenuto sul medesimo device il 19/02/2025, e sul log-in del 12/10/2025, assistito da doppio fattore: il device come elemento di possesso e la digitazione del codice ID come elemento di conoscenza. Da qui il Collegio desume che il prelievo è stato eseguito mediante l’utilizzo corretto del codice e del dispositivo.

Tale accertamento, tuttavia, non è sufficiente. Il Collegio richiama la decisione n. 22745/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui la prova dell’autenticazione e della regolarità formale non esaurisce l’onere del PSP, occorrendo elementi di fatto idonei a fondare la presunzione della colpa grave dell’utente. Su questo terreno il Collegio ritiene che gli indizi offerti dall’intermediario siano convergenti: il ricorrente non ha fornito indicazioni sul codice di sblocco del telefono e il lasso di tempo tra il furto e il prelievo appare congruo per superare il blocco del dispositivo e reperire i codici dell’app in esso custoditi.

Assume rilievo decisivo il fatto che il blocco della carta sia intervenuto soltanto alle ore 10:19 del 14/10/2025, due giorni dopo il furto, mentre la cancellazione dei certificati dal device risale alle ore 20:37 del 12/10/2025. Il Collegio ne deduce che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto attivarsi tempestivamente per impedire l’accesso non autorizzato. La domanda è pertanto rigettata, in linea con le decisioni del Collegio di Roma n. 9477/25 e del Collegio di Torino n. 4723/25.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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