Truffa emotiva e pagamenti disposti integralmente dal cliente: nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Napoli n. 2552 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, l’operazione disposta dal pagatore con l’inserimento personale della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione forte del cliente (SCA) deve considerarsi autorizzata. In tal caso la fattispecie resta sottratta al regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, anche quando il consenso sia stato viziato dagli artifizi e raggiri di un terzo. La prova dell’avvenuta autenticazione diventa, in questa ipotesi, giuridicamente irrilevante, perché difetta il presupposto stesso dell’applicazione della tutela. Il concorso causale parziale dell’utente, invece, non integra di per sé un’operazione autorizzata, dovendo il consenso essere prestato nella forma convenuta tra pagatore e intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver contattato, tramite una piattaforma di messaggistica, un interlocutore conosciuto in rete, al quale inviava proprie foto private e informazioni personali. Dopo aver ottenuto quel materiale, l’interlocutore mutava atteggiamento e chiedeva due pagamenti, di € 400,00 e poi di € 380,00, minacciando la pubblicazione in rete delle foto e delle informazioni e prospettando accuse di comportamenti penalmente perseguibili.

Spaventato dalle minacce, il ricorrente eseguiva le operazioni richieste; rifiutava invece un’ulteriore richiesta economica, bloccava il contatto e denunciava i fatti all’Autorità Giudiziaria. Dopo un’interlocuzione stragiudiziale insoddisfacente con l’intermediario, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo la restituzione delle somme e sostenendo che lo stato di alterazione psicologica in cui versava aveva viziato il consenso alle disposizioni. In via subordinata insisteva per il rimborso del 50% dell’importo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio di Napoli esamina anzitutto il profilo temporale: le operazioni contestate sono state eseguite sotto il vigore del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 in recepimento della PSD2, e sono quindi ratione temporis assoggettate a quella disciplina.

Il nodo è la distinzione, elaborata dagli stessi Collegi, tra operazioni autorizzate con intervento parziale del pagatore e operazioni eseguite per intero dallo stesso. Nel primo caso la transazione non può dirsi senz’altro autorizzata, perché la normativa speciale prescinde dalla nozione civilistica di “consenso” e impone che questo sia prestato nella forma convenuta con il prestatore. Nel secondo caso, invece, l’operazione è integralmente riconducibile al titolare.

Il Collegio ritiene che la vicenda non rientri nel primo ambito: dalla descrizione dello stesso ricorrente emerge in modo nitido che egli ha inserito e autorizzato personalmente le operazioni tramite app, pur sotto la pressione emotiva esercitata dall’interlocutore. L’operazione è quindi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Da ciò deriva l’irrilevanza della prova sull’autenticazione, e persino del vizio del consenso provocato da artifizi e raggiri di terzi, secondo un orientamento richiamato ex multis nella decisione del Collegio di Bologna n. 2290/2023.

Ad abundantiam, il Collegio rileva che l’intermediario ha prodotto i log-in effettuati in prossimità delle operazioni, pur non strettamente riconducibili ad esse perché perfezionatesi sul sito del merchant. Da quel materiale emerge la costante presenza del device del cliente già securizzato e le autorizzazioni push delle operazioni, riscontrate con riconoscimento biometrico. La conclusione è che l’autenticazione forte del cliente (SCA) è dimostrata per entrambe le operazioni.

Il Collegio esclude infine gli indici di frode individuati dalla decisione n. 8671/2024 del Collegio di coordinamento — mancata disponibilità del numero verde del prestatore, mancata identificazione del tentativo di frode in corso, mancato rilievo di indici di frode — che potrebbero integrare un apporto causale dell’intermediario. Il ricorrente non li ha neppure allegati. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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