Regressione tariffaria: necessaria la notifica alle strutture controinteressate (Cons. Stato n. 4392 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale espressione di potere autoritativo, restando estranee alla giurisdizione le sole questioni di mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Il ricorso avverso i provvedimenti di regressione tariffaria va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture accreditate che hanno contribuito al superamento del tetto di spesa della macroarea, le quali sono titolari di un interesse oppositivo e assumono la veste di controinteressate. Analoga conclusione vale per i provvedimenti determinativi del budget sanitario, giacché la rideterminazione in melius dell’importo comporterebbe una redistribuzione delle risorse tra le strutture della medesima branca.

Il Fatto

Un laboratorio di analisi cliniche, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’A.S.L. competente, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, gli ha intimato il pagamento della somma complessivamente accertata a suo carico, pari a oltre centoventimila euro. Insieme alla nota sono state impugnate le deliberazioni del direttore generale, adottate tra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli anni indicati, quali atti presupposti.

Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’Amministrazione, ha accolto il ricorso e annullato gli atti sull’assorbente rilievo dell’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi finanziari di riferimento, in linea con l’indirizzo del giudice d’appello sul limite temporale della ragionevolezza della regressione. L’A.S.L. ha proposto appello, articolando sette motivi; la struttura si è costituita opponendosi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto, in ordine logico, l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. La sentenza appellata ha correttamente applicato l’indirizzo della Sezione secondo cui le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.; restano escluse le sole controversie di mera quantificazione e concreta debenza delle somme.

Le pronunce delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, invocate in memoria dall’appellante, non hanno innovato sul riparto: esse riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di esercizio del diritto di credito, senza alcuna censura alle delibere determinative dei criteri. Nel caso in esame, invece, l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere che avevano fissato i criteri, censurate quali atti presupposti. È del resto ragionevole che la giurisdizione si determini non già in base alle censure articolate, ma con riferimento alla natura dell’atto impugnato e all’esistenza di un esercizio di potere autoritativo, che sussiste nella fase di determinazione dei criteri e non in quella successiva di calcolo e recupero.

Passando all’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato, il Collegio la ritiene fondata. Poiché un’eventuale rideterminazione in melius dell’importo assegnato si riverbererebbe sui saldi complessivi e imporrebbe una redistribuzione delle risorse tra le strutture accreditate della medesima branca, per rispettare il tetto massimo di finanziamento, il ricorso va notificato a pena di inammissibilità ad almeno una delle strutture portatrici di un astratto interesse alla difesa della legittimità del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3741 del 2025; n. 8766 del 2024).

Identica conclusione vale per la regressione tariffaria unica in Campania, dove il meccanismo, a partire dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2451 del 2003, àncora la regressione al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa aziendale, attraverso delibere-quadro, protocolli d’intesa e contratti con le singole strutture, con fissazione del tetto per macroarea e non per singolo centro. Anche l’impugnazione del provvedimento di regressione è dunque suscettibile di pregiudicare l’interesse delle altre strutture che hanno contribuito al superamento del tetto.

Nella specie il ricorso di primo grado non è stato notificato ad alcuna delle strutture interessate, e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Tale definizione in rito esonera dall’esame dei motivi di appello e della questione relativa alla comunicazione delle delibere. Le spese del doppio grado sono compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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