Silenzio-assenso in materia paesaggistica: abrogata la norma siciliana (C.G.A.R.S. n. 168 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica nella Regione Siciliana, la disposizione regionale che prevede la formazione del silenzio-assenso deve considerarsi abrogata a decorrere dal 26 aprile 2011, per incompatibilità con l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 23 della legge reg. Sicilia n. 10/1991 come modificato dall’art. 7 della legge reg. Sicilia n. 5/2011, e con l’art. 146 del cod. beni culturali. Nel processo amministrativo d’appello l’effetto devolutivo non è automatico: i motivi dichiarati assorbiti dal TAR vanno riproposti dall’appellato vittorioso in primo grado con memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio, a pena di rinuncia. Il giudice d’appello non può esaminare i motivi assorbiti e non riproposti.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato sito in Lampedusa aveva chiesto alla Soprintendenza competente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un intervento di sopraelevazione sull’immobile. La Soprintendenza comunicava il preavviso di diniego, rilevando che l’edificio ricadeva in zona B del Piano di Fabbricazione comunale e che il Piano paesaggistico delle Isole Pelagie consentiva solo opere di manutenzione, ristrutturazione, restauro e adeguamenti. Seguiva parere negativo al rilascio del nulla osta.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, sostenendo la formazione del silenzio-assenso per tardività del provvedimento, ai sensi dell’art. 46 L.R. n. 17/2004. Il TAR accoglieva il ricorso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., compensando le spese. L’Assessorato regionale proponeva appello; l’appellato non si costituiva, pur essendo stato regolarmente notificato.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto la questione della vigenza dell’art. 46 L.R. n. 17/2004. Richiamando la Corte cost. n. 155/2021, il Collegio rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto implicitamente abrogata la disposizione regionale. Il nuovo testo dell’art. 23 della legge reg. Sicilia n. 10/1991, come modificato dall’art. 7 della legge reg. Sicilia n. 5/2011, ha reso applicabile in Sicilia l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
La norma di esclusione è direttamente applicabile e specificamente riferita ai procedimenti di tutela paesaggistica: la sua applicazione è incompatibile con la permanente vigenza della disposizione regionale che prevede il silenzio-assenso. L’abrogazione decorre dal 26 aprile 2011.
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 975 del 28.10.2021, che ha escluso il carattere generale dell’art. 20, comma 4: la disposizione considera espressamente i procedimenti paesaggistici, gli stessi disciplinati dalla norma regionale, rendendo incompatibile la sopravvivenza del silenzio-assenso. Dirimente è poi il rilievo che anche l’art. 146 del cod. beni culturali non prevede alcun caso di nulla osta paesaggistico formato per silenzio-assenso; trattandosi di norma di riforma economico-sociale, essa limita la potestà legislativa regionale primaria in materia di tutela del paesaggio.
Poiché l’istanza è stata presentata il 16 marzo 2020, quando la norma regionale era già abrogata, l’appello è fondato. Il Collegio esamina poi la sorte dei motivi assorbiti in primo grado. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 14/2023, precisa che, per il carattere non automatico dell’effetto devolutivo, i motivi assorbiti vanno riproposti dall’appellato vittorioso con memoria entro il termine di costituzione. Poiché l’appellato non si è costituito, i motivi assorbiti devono ritenersi rinunciati.
L’appello è dunque accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado rigettato; le spese del grado d’appello sono dichiarate irripetibili e quelle del primo grado compensate.
Nota della Redazione
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