Interdittiva antimafia e misure collaborative richiedono il presupposto dell’occasionalità (TAR Calabria n. 1957 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppongono che il Prefetto accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. Tale presupposto, analogamente a quanto richiesto per il controllo giudiziario delle aziende ex art. 34-bis, attiene alla sostanza del giudizio discrezionale dell’Amministrazione e non alla mera forma del provvedimento. Ove il quadro indiziario evidenzi legami parentali e personali idonei a dimostrare che le decisioni dell’impresa possono essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata, il carattere occasionale del condizionamento non è integrato e la misura collaborativa non è dovuta. L’interdittiva antimafia fondata su un apparato motivazionale adeguato sfugge al sindacato di legittimità, salvo irrazionalità o travisamento palesi. La decadenza dalla SCIA disposta dal Comune ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto è legittima in via derivata.

Il Fatto

La società ricorrente esercitava da tempo la propria attività nel territorio del Comune di Cetraro. Con una nota la Prefettura di Cosenza avviava, ex art. 92 d.lgs. n. 159/2011, il procedimento per l’adozione di un’informazione interdittiva antimafia, ipotizzando legami della compagine sociale e gestionale con ambienti mafiosi. All’esito del confronto procedimentale l’Amministrazione emetteva la misura interdittiva, ritenendo non occasionali i tentativi di infiltrazione.

Sulla scorta di quel provvedimento il Responsabile del SUAP del Comune di Cetraro disponeva la decadenza dalla SCIA ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. La società impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 94-bis, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, nonché l’illegittimità derivata del provvedimento comunale. In sede cautelare il Tribunale accoglieva la domanda solo sotto il profilo del periculum in mora, per assicurare la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo incentrato sull’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. La norma consente l’accesso agli istituti di risanamento imprenditoriale a una condizione precisa: che il Prefetto accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrivendo poi all’impresa l’osservanza delle misure di self-cleaning per un periodo tra sei e dodici mesi. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836.

Da qui la precisazione di sistema: in tema di prevenzione collaborativa, come per il controllo giudiziario delle aziende ex art. 34-bis, deve inevitabilmente sussistere il presupposto dell’occasionalità del condizionamento. Non si tratta di un requisito formale, ma del contenuto sostanziale della valutazione prefettizia. La Prefettura, sulla base di un’ampia istruttoria, ha ritenuto non integrato tale presupposto in modo non illogico.

Il Collegio valorizza in particolare i legami parentali e personali tra i soci e le amministratrici della società ricorrente. Tali legami sono ritenuti idonei a dimostrare che le decisioni dell’impresa potevano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Il quadro di possibile condizionamento non è connotato da occasionalità.

Superata la censura sull’art. 94-bis, il Tribunale esamina le ulteriori doglianze e verifica lo svolgimento del contraddittorio procedimentale ex art. 92. Dall’istruttoria emerge la centralità di un soggetto condannato definitivamente per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché una rete societaria costruita attraverso rapporti parentali e personali, idonea a influenzare direttamente e indirettamente la gestione dell’attività economica. L’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione non appare palesemente irrazionale o ingiustificata, e il provvedimento supera le censure.

L’accertata legittimità dell’informazione interdittiva giustifica l’adozione del conseguente provvedimento comunale di decadenza dalla SCIA: la censura di illegittimità derivata resta assorbita. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con compensazione delle spese in ragione della complessità fattuale e interpretativa della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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