Ottemperanza all’ordinanza ex art. 702 c.p.c. e silenzio sugli incombenti istruttori (TAR Toscana n. 1424 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il mancato riscontro, da parte dell’amministrazione, agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo per chiarire le ragioni del ritardo nel pagamento integra un comportamento processuale valutabile a sfavore della resistente e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 702 c.p.c. non più impugnabile rientra tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato, la cui attuazione è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione va condannata al pagamento delle somme riconosciute nel titolo, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Lo studio legale ricorrente, quale cessionario statutario dei crediti professionali maturati nei confronti di un fallimento revocato, ha ottenuto dal Tribunale di Firenze un’ordinanza ex art. 702 c.p.c. che ha accertato il proprio diritto e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma determinata, al lordo della ritenuta IRPEF.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione nel giugno 2023 e non è stato impugnato. Poiché il pagamento non è intervenuto, lo studio ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Toscana. Il Ministero si è costituito e ha addotto, con una nota, i rilievi dell’Ufficio centrale di bilancio afferenti alle ritenute IRPEF sulla fattura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del rito. Il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero il 23 giugno 2023 e, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’amministrazione non ha ottemperato.

Il ricorso è stato azionato dallo studio legale, cui l’ordinanza stessa riconosce la titolarità ad agire, nella qualità di cessionario statutario, per i crediti dei singoli associati. Il giudizio trova fondamento nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Tra questi rientra l’ordinanza ex art. 702 c.p.c., non più impugnabile secondo la certificazione prodotta, in ossequio all’art. 114, comma 2, c.p.a.

La difesa erariale si è limitata a depositare una nota amministrativa sui rilievi dell’Ufficio centrale di bilancio in materia di ritenute IRPEF. Su tali profili il Tribunale aveva disposto specifici incombenti istruttori, per accertare la natura dell’ostacolo e la sua incidenza sull’intera somma o su una parte soltanto. L’amministrazione non ha dato alcun riscontro, non chiarendo le ragioni del rifiuto.

Tale inerzia processuale assume rilievo decisivo. Il Collegio non dispone di elementi per ritenere che l’impedimento addotto sia legittimo e totalizzante, e la mancata collaborazione impedisce di apprezzarne la fondatezza. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento e il Ministero va condannato a procedere alla liquidazione delle somme riconosciute nel titolo, così come richieste nel ricorso.

Il Tribunale assegna al competente ufficio il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà nei successivi trenta giorni senza diritto a compenso. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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