Estinzione del giudizio contabile per definizione alternativa con pagamento del 50% della pretesa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 114 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione alternativa del giudizio contabile, disciplinata dall’art. 130 del codice di giustizia contabile, costituisce un istituto satisfattivo che, in presenza del tempestivo e integrale pagamento della somma determinata dal giudice, comporta l’estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa. Il pagamento della somma individuata dal Collegio, non superiore al 50% della pretesa risarcitoria, esaurisce il rapporto processuale e preclude ogni ulteriore accertamento nel merito. In mancanza dei presupposti per la compensazione, le spese di giudizio restano a carico della parte convenuta e sono liquidate a favore dell’erario.
Il Fatto
In seguito alla segnalazione della Gestione Sanitaria Liquidatoria dell’ATS della Regione Sardegna, il Procuratore Regionale aveva avviato un’istruttoria per un danno erariale derivante dal pagamento di Euro 350.000,00, effettuato a seguito di una transazione stipulata con i genitori di due gemelli nati prematuri e gravemente danneggiati da un ritardo diagnostico-terapeutico. La Procura aveva citato in giudizio sette sanitari del Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Oristano, contestando la mancata tempestiva esecuzione del monitoraggio della bilirubina e il conseguente sviluppo di una grave encefalopatia nei neonati, con danno quantificato in Euro 350.000,00, da suddividere in parti uguali tra i convenuti.
La convenuta Padèri si costituiva, formulando istanza di definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’articolo 130 del C.G.C., con pagamento della somma di Euro 15.000,00. In subordine, sollevava eccezioni difensive di merito. Il Collegio accoglieva l’istanza con decreto, determinando l’importo dovuto, successivamente versato nei termini di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato l’integrazione di tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio, rilevando che la somma versata dalla convenuta non superava il 50% della pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti. La norma, nel prevedere la definizione alternativa, subordina l’estinzione del giudizio al pagamento di una somma determinata dal giudice, che non può eccedere la metà dell’importo richiesto dall’Ufficio Requirente.
La Corte ha inoltre verificato la regolarità del pagamento, avvenuto nel termine di legge, attraverso l’esame della documentazione probatoria depositata, comprensiva della reversale d’incasso a beneficio della Regione Sardegna. L’accertamento del tempestivo adempimento comporta l’estinzione del giudizio, senza che residui alcun margine per la prosecuzione dell’accertamento di merito sulla responsabilità.
Quanto alle spese, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione, disponendone la liquidazione a carico della convenuta e a favore dell’erario, nell’importo determinato dalla Segreteria.
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Nota della Redazione
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