Prescrizione dei buoni fruttiferi postali e decorrenza dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Napoli n. 3238 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali si prescrive decorso il termine ordinario dalla scadenza del titolo, individuata secondo la disciplina della serie di emissione. La mancata consegna del Foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione allorché venga richiesto il pagamento, restando fermo l’obbligo di consegnare il Foglio informativo fino a quando il diritto non sia prescritto. La causa petendi fondata su una vicenda successiva alla costituzione del rapporto radica la competenza temporale dell’Arbitro anche per titoli emessi prima del limite del sesto anno. La domanda restitutoria non consente di conseguire il ristoro dei danni da violazione degli obblighi informativi in assenza di specifica richiesta risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, intestatario di quattro buoni fruttiferi postali della serie AA2 — due emessi il 05.05.2001 da 250,00 euro ciascuno e due emessi il 09.05.2001 da 1.000,00 euro ciascuno — chiedeva la riscossione dei titoli. L’intermediario opponeva il rifiuto per intervenuta prescrizione.
Insoddisfatto dell’interlocuzione, il ricorrente adiva l’ABF lamentando la violazione degli obblighi informativi: il buono sarebbe privo di elementi da cui evincere la data di scadenza o la durata, e non sarebbe stato consegnato il Foglio informativo. Chiedeva quindi il rimborso del capitale maggiorato degli interessi. L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, deduceva la prescrizione decorrente dalla scadenza del titolo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di incompetenza. Quanto alla competenza ratione materiae, richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento ABF n. 5673 dell’8.11.2013, ritiene sussistente la competenza dell’Arbitro sulle controversie relative al rimborso dei buoni fruttiferi, sia per la misura dei rendimenti sia per il termine massimo di rimborso. L’eccezione è quindi infondata.
Parimenti infondata è l’eccezione ratione temporis. Il Collegio richiama il principio secondo cui, per un rapporto sorto anteriormente al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti, assume rilievo decisivo la causa petendi: si distingue tra vizi genetici dell’atto e contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto (Collegio Milano n. 850/2023). Nel caso concreto la domanda attiene al diritto al rimborso, azionato con il reclamo del 09.04.2025, dunque a una vicenda successiva alla costituzione del rapporto.
Passando al merito, i buoni della serie AA2 sono stati istituiti con DM Tesoro del 29 marzo 2001, il cui art. 8 prevede la liquidazione in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 6 ottobre 2004, i buoni sono liquidati alla scadenza prevista all’atto di emissione, salva la facoltà di rimborso anticipato.
Sulla scorta dei criteri ricostruiti anche dal Collegio di coordinamento n. 6196 del 24 maggio 2024, il Collegio determina i termini: i buoni emessi il 05.05.2001 scadevano il 05.05.2008, con prescrizione maturata il 06.05.2018; quelli emessi il 09.05.2001 scadevano il 09.05.2008, con prescrizione maturata il 10.05.2018. Poiché il rimborso è stato richiesto solo con il reclamo del 09.04.2025, alla domanda di liquidazione la prescrizione era già intervenuta.
Quanto alla mancata consegna del Foglio informativo, il Collegio richiama il principio fissato dal Collegio di Coordinamento n. 11113/25: la sua omessa consegna non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente si limita a spiegare domanda restitutoria e non formula alcuna richiesta risarcitoria. Il ricorso è pertanto infondato e non viene accolto.
Nota della Redazione
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