Buoni fruttiferi postali: competenza ABF e prescrizione del diritto al rimborso (ABF Collegio di Roma n. 3229 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative ai buoni fruttiferi postali rientrano nella competenza dell’ABF per materia, perché la raccolta del risparmio postale è assoggettata alla disciplina della trasparenza bancaria e i BFP non sono assimilabili ai prodotti finanziari, difettando l’elemento dell’investimento di natura finanziaria. La domanda di accertamento dell’esigibilità del credito radica la competenza temporale dell’Arbitro nella data in cui il rimborso è stato rifiutato, non in quella di emissione o di scadenza dei titoli. Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del titolo e, ove il decreto istitutivo preveda la liquidazione “al termine dell’anno successivo a quello di emissione”, la scadenza cade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento. La richiesta scritta di rimborso costituisce atto interruttivo della prescrizione.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di erede, agisce per il rimborso di tre buoni fruttiferi postali della serie AA3, di nominale complessivo pari a euro 15.000,00, sottoscritti il 30.04.2002. L’intermediario aveva negato la liquidazione eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto.
La ricorrente lamenta l’assenza di indicazioni chiare sui termini di prescrizione e la mancata comunicazione ai risparmiatori, deducendo una prassi commerciale scorretta e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto con condanna al rimborso. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza per materia e ratione temporis dell’Arbitro e, nel merito, sostiene che i titoli si sarebbero prescritti il 30.04.2019, prima della richiesta di rimborso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. Secondo l’intermediario i BFP, in quanto prodotti finanziari, sarebbero sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Il Collegio richiama la sez. I, par. 4, delle Disposizioni sul funzionamento dell’ABF e l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144/2001, che assoggetta il risparmio postale alle norme del testo unico bancario ove applicabili. A conferma richiama le Sezioni Unite n. 13979/2007 e la Corte costituzionale n. 26/2020.
Sul piano del diritto positivo, il Collegio osserva che l’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali vanno assimilati i BFP. Sul piano dogmatico, il BFP difetta dell’elemento del rischio legato all’impiego di capitale, proprio dell’investimento di natura finanziaria. L’eccezione è quindi disattesa, in linea con la decisione n. 4556/2022 del Collegio di Coordinamento.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio richiama la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento: per la domanda di accertamento dell’esigibilità rileva la data del rifiuto del rimborso, non quella di emissione o scadenza dei titoli. Poiché il rimborso è stato rifiutato entro il sesto anno antecedente il ricorso, la domanda è ammissibile.
Nel merito, il Collegio applica l’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, che fissa la prescrizione decennale dalla scadenza del titolo, e la norma transitoria dell’art. 10, comma 2. Richiamata la decisione n. 8056/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui la scadenza cade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento, il termine prescrizionale è iniziato il 01.05.2009 ed è maturato il 01.12.2019. La richiesta scritta di rimborso del 29.05.2019 ha però interrotto la prescrizione. Il rifiuto dell’intermediario è dunque infondato e il diritto al rimborso è accertato.
Nota della Redazione
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