Segnalazioni SIC e omologa del piano: onere probatorio del danno non patrimoniale (ABF Collegio di Roma n. 323 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia è legittima in presenza di un presupposto sostanziale, cioè la veridicità dei fatti di inadempimento, e di un presupposto formale, cioè il preavviso al cliente della prima segnalazione pregiudizievole. Quando la segnalazione non è più presente nella banca dati, viene meno la materia del contendere e non può essere accertata l’illegittimità di un inadempimento ormai non più segnalato. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da errata segnalazione non è accoglibile se il ricorrente non prova il pregiudizio: il danno non è in re ipsa e deve essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto l’omologazione giudiziale di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con il quale il giudice rideterminava in euro 802,43 la somma dovuta all’intermediario. Sosteneva che le segnalazioni negative inviate dall’intermediario alla CRIF S.p.A. dovessero essere rettificate in base all’importo rideterminato e non alle perdite anteriori all’omologa.
Dopo due reclami, il secondo dei quali del 15.04.2025, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni, il risarcimento quantificato in euro 5.000,00 e il rimborso delle spese legali di euro 350,00. L’intermediario si costituiva eccependo di aver ceduto pro-soluto i crediti e di aver interrotto le segnalazioni, non risultando più alcuna posizione negativa a nome del cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce i presupposti di legittimità della segnalazione: quello sostanziale, costituito dalla veridicità dei fatti di inadempimento, e quello formale, rappresentato dal preavviso al cliente in occasione della prima segnalazione pregiudizievole. Su questa base verifica la documentazione prodotta dalle parti.
La difesa del ricorrente si fonda su documentazione incompleta e disomogenea. Viene depositata una visura CRIF risalente al 2016, relativa a un rapporto di prestito personale erogato da altro intermediario, e documentazione su un “Fido bancario” che non è oggetto del ricorso. L’intermediario, dal canto suo, produce l’interrogazione CRIF aggiornata, dalla quale non risulta alcuna segnalazione a carico del ricorrente.
Da qui la conseguenza processuale: l’assenza di segnalazioni attuali fa venir meno la materia del contendere e, con essa, i presupposti della legittimità contestata. Il Collegio sottolinea che la cancellazione lamentata dal ricorrente come tardiva non incide sull’attualità della contestazione, poiché al momento della decisione nessuna posizione negativa risulta visibile.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, ripreso dalla decisione n. 1690/2025 del Collegio di Roma: il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma deve essere provato anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza. Nel caso concreto manca sia una segnalazione attuale sia la dimostrazione dell’effettivo pregiudizio patito.
Il ricorso è pertanto respinto, con esclusione tanto dell’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni quanto del risarcimento del danno e del rimborso delle spese legali.
Nota della Redazione
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