Ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo (Cass. pen. n. 12730/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando o in procedendo nonché i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è consentita, invece, la deduzione di vizi di motivazione che si risolvano in una rivalutazione degli elementi di fatto o in una diversa lettura delle risultanze processuali, poiché il controllo del giudice di legittimità è limitato alla verifica dell’esistenza della motivazione e della sua non manifesta illogicità. In tema di reati edilizi, la realizzazione di nuovi interventi su un’opera abusiva, ancorché materialmente lievi e astrattamente qualificabili come manutenzione, integra la “prosecuzione” dell’abuso e costituisce un nuovo reato, in ragione del principio di “immanenza” dell’abusività dell’opera. Il carattere permanente del reato edilizio cessa con l’ultimazione dei lavori, ma l’abusività dell’opera permane sull’immobile, con la conseguenza che qualsivoglia successivo intervento, incidendo su una struttura abusiva, si traduce in una condotta illecita. La valutazione dell’opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare l’opera nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti. In tema di esigenze cautelari, il pericolo di aggravio del carico urbanistico può essere valutato in termini dinamici, tenendo conto dell’incidenza complessiva delle opere sul territorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta dagli indagati avverso il decreto di convalida del sequestro d’urgenza disposto dal Gip, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (abuso edilizio), e 142, lett. a) e b), e 181 d.lgs. n. 42/2004 (violazioni paesaggistiche). Le indagini riguardavano la realizzazione di interventi edilizi su due distinte aree, di cui una già oggetto di precedente condanna con ordine di demolizione rimasto inottemperato, e l’altra insistente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge per la tardiva trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero e l’insussistenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, contestando la corretta qualificazione delle opere, la maturata prescrizione e l’assenza di esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo profilo (tardiva trasmissione degli atti), ha rilevato la genericità della censura, non avendo i ricorrenti indicato specificamente gli atti mancanti o la data della loro trasmissione, e ha richiamato il principio secondo cui il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere solo gli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato. Ha, altresì, evidenziato la contraddittorietà della doglianza, laddove si lamentava la tardività della decisione nonostante si affermasse che tutti gli atti erano già stati trasmessi.
Quanto ai profili sostanziali, la Corte ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità avverso le ordinanze in materia di sequestro, circoscritto alla violazione di legge e alla verifica dell’esistenza di una motivazione non meramente apparente. Ha ritenuto che le censure dei ricorrenti, incentrate su una personale valutazione dei dati e su una diversa ricostruzione dei fatti, si risolvessero in una contestazione del merito della decisione, non consentita in questa sede. La Corte ha, quindi, esaminato il principio di “immanenza” dell’abuso edilizio, per cui gli interventi successivi su un’opera abusiva integrano sempre nuovi reati, e ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale nella ricostruzione della condotta, nell’esclusione della prescrizione e nella valutazione del periculum, in particolare con riferimento al carico urbanistico e alla stabilità delle opere. Ha, infine, rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Nota della Redazione
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