Omessa rendicontazione delle riscossioni PagoPA e improcedibilità del conto giudiziale parziale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 242 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rendicontazione dell’agente contabile, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c., si estende a tutte le forme di pagamento utilizzate nella gestione del denaro pubblico, prescindendo dalle modalità tecniche di riscossione. Il conto giudiziale che espone esclusivamente le somme incassate in contanti, omettendo quelle riscosse tramite PagoPA, non assolve l’obbligo di resa del conto e il relativo giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., ove l’agente contabile abbia successivamente depositato un nuovo conto integrale per la medesima gestione.
Il Fatto
Il giudizio concerne il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune per la riscossione dei diritti di segreteria del settore demografico relativo all’esercizio finanziario 2023. Il conto, depositato nel maggio 2024, rendicontava una somma di euro 177,00, interamente versata in tesoreria, riferita al solo periodo in cui gli incassi erano avvenuti in contanti. In sede istruttoria, l’amministrazione aveva precisato che dal marzo 2023, con il passaggio alla riscossione tramite PagoPA, erano state riscosse ulteriori somme per euro 756,04, non incluse nel rendiconto. Il magistrato istruttore rilevava l’irregolarità del conto, ritenendolo privo dei requisiti minimi di sufficienza e proponendo la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, che si instaura per effetto della sola presentazione del conto alla Corte, prescindendo dall’iniziativa della parte pubblica.
Nel merito, la Corte ha richiamato la nozione espansiva di “maneggio” di denaro pubblico, in virtù della quale l’obbligo di rendicontazione riguarda tutte le forme di pagamento utilizzate, indipendentemente dalle relative modalità tecniche. Il conto depositato esponeva solo le somme riscosse in contanti, omettendo gli importi incassati tramite PagoPA; tale rappresentazione parziale non assolve l’obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c.
Tuttavia, nel corso del giudizio l’agente contabile ha depositato, per la medesima gestione, un nuovo conto giudiziale comprensivo di tutte le riscossioni, corredato dalla deliberazione di parifica dell’organo comunale. Con il deposito del conto integrale è venuto meno l’oggetto del giudizio originario, che riguardava il primo conto parziale: la Sezione ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del giudizio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., con compensazione delle spese per la natura meramente processuale della decisione.
La pronuncia conferma che la mera rettifica successiva della resa del conto, ove integrale e corredata della parifica, priva di interesse la prosecuzione del giudizio avente a oggetto il conto parziale originario, senza che residuino questioni da decidere nel merito.
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Nota della Redazione
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