Credito ammesso al passivo e oneri accessori coperti dal giudicato endofallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 738 del 11.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito ammesso allo stato passivo che non rechi l’espresso riconoscimento degli oneri accessori richiesti è coperto dal giudicato endofallimentare. Né il giudice delegato né il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., possono modificare quel giudicato, essendo privi di qualsivoglia potere di interpretazione autentica dello stesso. L’istanza con cui la creditrice chieda che l’assuntrice del concordato fallimentare sia autorizzata a corrispondere gli accessori non ammessi integra una domanda di condanna aggiuntiva, estranea al giudizio di reclamo. Ove non impugnato il provvedimento di esecutività dello stato passivo, la pretesa va fatta valere in via di cognizione ordinaria, previo eventuale accertamento della portata del giudicato.
Il Fatto
Un’avvocata, ammessa allo stato passivo di un fallimento per il credito concorsuale a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta in favore della società poi fallita, chiedeva al giudice delegato un provvedimento che autorizzasse il curatore a pagare, attingendo alle cauzioni versate dall’assuntrice del concordato fallimentare, gli oneri accessori (Iva, Cap e rimborso forfettario) sul credito ammesso. Tali accessori non erano stati riconosciuti né in sede di verifica né con la decisione resa sull’impugnazione del credito ex art. 98 l. fall..
Il giudice delegato respingeva la richiesta. Il tribunale dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall., escludendo che il credito ammesso potesse essere maggiorato degli accessori in difetto di espressa pronuncia e rilevando che la somma definitivamente riconosciuta doveva intendersi comprensiva di ogni accessorio. La creditrice ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della modificabilità del credito ammesso al passivo quando il creditore ne chieda gli oneri accessori non espressamente riconosciuti. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 26 e 99 l. fall., sostenendo che il reclamo non ridiscuteva profili già esaminati, ma contestava il comportamento dell’assuntrice obbligata al pagamento nell’esecuzione del provvedimento.
Il motivo è manifestamente infondato, con assorbimento degli altri due. La ragione è che il provvedimento di ammissione del credito, privo dell’espresso riconoscimento degli accessori richiesti, era ormai coperto dal giudicato endofallimentare e non poteva essere modificato dal giudice delegato o dal tribunale in sede di reclamo.
La Corte sottolinea che gli organi fallimentari sono privi di qualsiasi potere di interpretazione autentica del giudicato, potere che essi stessi avevano supposto ma che in realtà è inesistente. L’istanza irritualmente rivolta loro dalla creditrice integrava, a ben vedere, una vera e propria domanda di condanna aggiuntiva dell’assuntrice del concordato.
Anche a voler escludere, in via di mera ipotesi, che la domanda fosse preclusa dalla mancata impugnazione del provvedimento di esecutività dello stato passivo, come modificato dal decreto ex art. 98 l. fall., la ricorrente non avrebbe potuto far valere la pretesa verso l’assuntrice se non in via di cognizione ordinaria. Sarebbe stato eventualmente necessario instaurare previamente un giudizio volto ad accertare l’effettiva portata del giudicato endofallimentare.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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