Decorrenza prescrizione crediti retributivi del detenuto lavoratore dalla cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19004 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro penitenziario, i crediti retributivi del detenuto lavoratore non si prescrivono dalla cessazione di ciascun periodo di attività, ma dal momento in cui viene meno il rapporto di lavoro, da considerarsi unico benché intervallato da periodi di inattività. Le interruzioni intermedie non configurano vere cessazioni, ma sospensioni del rapporto, riconducibili alla “chiamata al lavoro” e ai turni di avvicendamento che caratterizzano l’organizzazione penitenziaria. La decorrenza della prescrizione, pertanto, non coincide con la fine dello stato di detenzione, ma con la conclusione del rapporto lavorativo, che di regola si identifica con la cessazione della detenzione e, in via eccezionale, con altri eventi che l’amministrazione ha l’onere di allegare e provare.
Il Fatto
Un detenuto, avendo svolto attività lavorativa presso istituti penitenziari in periodi determinati, chiedeva l’adeguamento della retribuzione corrisposta per tali prestazioni. Il Tribunale di Roma, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, accoglieva la domanda e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma richiesta per il periodo gennaio 2014 – agosto 2017.
La pronuncia era confermata dalla Corte d’Appello di Roma, cui era stata devoluta la sola questione della decorrenza della prescrizione. Il giudice di appello riteneva che il termine non decorresse dalla cessazione dei singoli rapporti, ma dalla cessazione complessiva del lavoro carcerario, qualificando il rapporto come unico e continuativo. Il Ministero proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2948 cod. civ. e degli artt. 20 e ss. della legge n. 354/1975, nonché dell’art. 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione del lavoro penitenziario: da elemento della pena, secondo il codice penale del 1889 e il regolamento del 1931, a fattore del trattamento rieducativo dopo la riforma dell’ordinamento penitenziario. L’art. 20 della legge n. 354/1975 ha sottratto il lavoro carcerario al carattere afflittivo, riconducendolo nell’alveo del lavoro subordinato e collegandolo alla funzione di reinserimento sociale.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. n. 158/2001 ha chiarito che alla soggezione derivante dalla detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro con il suo contenuto di diritti e obblighi. La Corte cost. n. 341/2006 ha fissato i “punti fermi” della materia: la necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro in ambito penitenziario, la possibilità di limiti connessi alla condizione restrittiva e l’illegittimità di ogni irrazionale discriminazione rispetto ai lavoratori liberi.
La riforma del 2018 ha eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro, ma l’art. 15 ord. penit. continua ad assicurare il lavoro ai fini rieducativi, salvo casi di impossibilità. Permane una condizione di soggezione del detenuto alle determinazioni dell’istituto e agli avvicendamenti, nonché il metus legato all’attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il lavoratore non ha alcun potere di scelta.
Da qui la conclusione: le cessazioni intermedie non rilevano ai fini della prescrizione, configurandosi piuttosto come sospensioni di un rapporto unico, scandito da turni e periodi limitati in un contesto di detenzione continuativa. Il termine decorre dal venir meno del rapporto di lavoro. L’amministrazione ha l’onere di individuare il momento di conclusione del rapporto ove anteriore alla fine della detenzione. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e il ricorso va rigettato.
Nota della Redazione
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