Partecipazione all’associazione mafiosa esige condotta dinamica e funzionale (Cass. pen. Sez. 6 n. 144 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni di tipo mafioso, la condotta partecipativa è riferibile a colui che si trova in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale. Tale ruolo deve estrinsecarsi in una messa a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Ne consegue che il provvedimento cautelare non può limitarsi a una mera elencazione cronologica di contatti e condotte, ma deve distinguere quelle in concreto espressive di un effettivo e preciso contributo all’associazione, valorizzando il collegamento tra i diversi elementi indiziari.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva confermato l’ordinanza cautelare che applicava la custodia in carcere a un indagato, ritenuto partecipe dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, specificamente della cosca Barbaro, in forma aggravata. La misura era stata fondata, tra gli altri elementi, sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e su numerose intercettazioni. Avverso tale provvedimento, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Nel valutare le doglianze, ha premesso che il provvedimento impugnato aveva inserito la figura dell’indagato in un ampio contesto criminale, facendo richiamo alla ricostruzione dell’ordinanza genetica e ad altre sentenze definitive sull’esistenza della locale di ‘ndrangheta. Tuttavia, l’ordinanza del tribunale del riesame, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, non si era confrontata con la questione della loro tardività, correttamente eccepita dalla difesa.
A prescindere da tale rilievo, la gravità indiziaria risultava fondata su numerose intercettazioni. La Corte ha osservato che la motivazione del provvedimento impugnato, pur valorizzando correttamente conversazioni e comportamenti espressivi del legame dell’indagato con soggetti apicali della locale — come l’ospitalità nel suo appartamento, gli accompagnamenti in auto, i dialoghi sulle cariche di rilievo — si era limitata a una loro elencazione in ordine cronologico, senza distinguere quelle in concreto espressive di una messa a disposizione dell’associazione e non ai singoli.
La Corte ha sottolineato come siano di sicuro rilievo le intercettazioni in cui emerge la preoccupazione di incorrere in pene rilevanti, la considerazione di non essere “l’ultimo arrivato” e l’attesa di essere autorizzato ai viaggi dal reggente della cosca. Tuttavia, si tratta di brani di conversazioni con diversi soggetti non convincentemente collegati tra loro, tali da dimostrare che le condotte fossero volte ad apportare un effettivo contributo all’associazione. Richiamando il principio per cui è necessaria la dimostrazione di un ruolo dinamico e funzionale, con conseguente messa a disposizione dell’ente per il perseguimento dei fini criminosi, la Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio.
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Nota della Redazione
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