Bancarotta: amministratore di fatto inesistente nell’impresa individuale (Cass. pen. Sez. V n. 26328 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica soggettiva di amministratore di fatto è peculiare dell’esercizio dell’impresa in forma societaria. La sua attribuzione a chi abbia agito nel fallimento di un’impresa individuale integra un’analogia in malam partem, con erronea applicazione delle disposizioni sull’art. 223 l. fall. e difetto di motivazione sul titolo della responsabilità. Il giudice di rinvio deve piuttosto verificare, in concreto, le distinte figure dell’institore ex art. 227 l. fall. e art. 2203 cod. civ., dell’imprenditore occulto e del concorso dell’extraneus nel reato proprio, senza estendere automaticamente il paradigma societario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva condannato l’imputato per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione nell’ambito del fallimento di un’impresa individuale. L’imputato, tramite i difensori, ha proposto ricorso in Cassazione articolando sette motivi.
Il primo motivo denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale aveva ricondotto l’imputato alla figura dell’amministratore di fatto, categoria riferibile alle sole imprese strutturate in forma societaria. Ne deriverebbe un’analogia in malam partem, avendo la sentenza equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’imprenditore individuale occulto. Il ricorrente ha inoltre sviluppato il tema con un motivo nuovo, escludendo sia la qualifica di extraneus, accessoria alla responsabilità dell’intraneus poi assolto, sia l’autore mediato ex art. 48 cod. pen., per la consapevolezza della titolare formale di essere mero strumento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo e assorbe tutti i successivi. Il percorso argomentativo muove da un rilievo di sistema: la figura dell’amministratore di fatto non è ontologicamente neutra, ma appartiene alla disciplina dell’impresa societaria. L’art. 223 l. fall. estende la responsabilità penale per i fatti di bancarotta fraudolenta agli amministratori “di società dichiarate fallite”; il diritto vivente sull’amministratore di fatto si muove nel medesimo solco.
La sentenza impugnata, per avvalorare la qualifica, ha richiamato norme penali ed extrapenali che presuppongono tutte il riferimento alla disciplina societaria, tra cui l’art. 2639 cod. civ. e l’art. 147, 2° comma, cod. civ.. Tuttavia, nel caso di specie, il fallimento ha riguardato un’impresa individuale, non una società. L’impostazione della Corte territoriale risulta perciò erronea nella sua premessa di fondo.
La Corte non ignora che l’ingerenza di un soggetto formalmente estraneo alla titolarità dell’impresa è fenomeno noto al diritto fallimentare. Richiama l’art. 227 l. fall., che estende all’institore — figura disciplinata dall’art. 2203 cod. civ. — la responsabilità per taluni reati fallimentari, senza necessità di formale estensione della dichiarazione di fallimento, come affermato dalla Sez. V n. 29585 del 14/5/2014, RV 260491-01.
Considera inoltre la fattispecie dell’imprenditore occulto e la possibilità, più volte esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, di un concorso dell’extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta documentale o per distrazione, richiamando Sez. V n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156-02. Proprio l’erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ha indotto la Corte territoriale a omettere l’esame di questi profili, lasciando in ombra l’individuazione e l’inquadramento giuridico della responsabilità.
Il vizio è duplice: da un lato, l’erronea applicazione delle disposizioni sulla responsabilità penale dell’amministratore di società; dall’altro, in stretto collegamento, l’erroneità e il difetto della motivazione sui presupposti e sulla qualificazione del titolo di responsabilità. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, che nella libera valutazione delle emergenze probatorie dovrà attenersi ai principi illustrati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.c. – Maggiore età. Capacità di agire
- Art. 147 c.c. – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle…
- Art. 2203 c.c. – Preposizione institoria
- Art. 2639 c.c. – Estensione delle qualifiche soggettive
- Art. 48 c.p. – Errore determinato dall'altrui inganno