Appello inammissibile solo se non individua i rilievi critici alla motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 4178 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 581 cod. proc. pen. impone all’appellante di enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici riferiti ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato. È ammissibile l’appello che, pur reiterando questioni già poste in primo grado, prenda posizione sulle ragioni del provvedimento e offra elementi di fatto pertinenti ai temi già considerati dal primo giudice. La valutazione di ammissibilità non consente al giudice di appello di apprezzare il fondamento dell’impugnazione: se entra nel merito delle doglianze, deve instaurare il contraddittorio in udienza. L’ordinanza che dichiari l’inammissibilità scivolando nel giudizio di infondatezza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di secondo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 27 maggio 2024, dichiara inammissibile, per carenza di specificità quantomeno estrinseca, l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Modena lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebrezza, condannandolo alle pene principale e accessoria.

Il ricorrente impugna per cassazione il provvedimento, denunciando la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e sostenendo di aver riproposto, nell’atto di appello, questioni di fatto e di diritto già dedotte in primo grado, corredate da un documento attestante la condotta successiva al fatto. Il Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sez. IV accoglie il ricorso. Il percorso argomentativo muove da una premessa processuale decisiva: la Corte territoriale, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, era entrata nel merito delle doglianze. Proprio questo dimostra che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio in udienza, non pronunciarsi de plano.

La Corte richiama il precedente di legittimità evocato dal ricorrente (Sez. VI n. 17877 del 17.04.2024) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016. Da tali coordinate ermeneutiche discende che l’appellante non può limitarsi a confutare il decisum con considerazioni generiche e astratte: deve contrapporre alle ragioni del provvedimento argomentazioni riferite agli specifici passaggi della motivazione o concreti elementi fattuali. Anche quando reitera le richieste di primo grado, deve confrontarsi con le considerazioni della decisione impugnata, indicando perché non le condivide.

Il metro di valutazione dell’ammissibilità è dunque l’indicazione, almeno nelle linee essenziali, delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice d’appello. Nel caso concreto, letto alla luce di tali coordinate, l’atto di appello consente agevolmente di individuare l’ambito di rivalutazione richiesto e l’oggetto della doglianza: elementi di fatto utili, nella prospettiva difensiva, per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. o dell’art. 62-bis cod. pen. L’appellante aveva allegato la condotta successiva al fatto, documentando la frequenza di un percorso di disintossicazione, e aveva contestato la mancata valorizzazione delle condotte coeve o successive.

A fronte della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto i precedenti penali specifici ostativi alle richieste della difesa, l’appellante aveva opposto considerazioni attinenti alla condotta concretamente tenuta dopo il fatto: tema non impertinente rispetto alla previsione dell’art. 131, comma 1, cod. pen., come novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2020, n. 150, e all’art. 62-bis cod. pen. Non si trattava, quindi, di una contestazione generica.

La Corte afferma un ulteriore principio: non è ricompreso nel sindacato di ammissibilità l’apprezzamento sul fondamento dell’impugnazione. È verso tale profilo che è scivolata l’ordinanza impugnata, le cui affermazioni esprimono un giudizio di infondatezza delle argomentazioni dell’appellante. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso, con valutazione di merito impregiudicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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