Amministratore di fatto e bancarotta documentale: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 700 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite. Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. Nel giudizio di legittimità le censure che sollecitano una rivalutazione delle fonti probatorie, senza allegare specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti, sono inammissibili per genericità.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F., in relazione a un fatto commesso in Brescia l’11 aprile 2016. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
Il difensore del ricorrente ha depositato in Cancelleria, tramite PEC, una memoria con cui ha meglio illustrato i motivi, evidenziando che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valorizzato tutti gli elementi di prova raccolti in sede dibattimentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il riconoscimento in capo all’imputato della qualifica di amministratore di fatto. La Corte lo ha ritenuto affidato a doglianze generiche, meramente riproduttive di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, richiamando sul punto Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 e Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005.
Il ricorso non è consentito nel giudizio di legittimità quando è diretto a sollecitare una preclusa rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti, come richiesto da Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 e n. 6402 del 30/04/1997. La Corte ha aggiunto che un apparato giustificativo desunto dalle conformi sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, secondo Sez. U, n. 24 del 24/11/1999.
Sulla qualifica soggettiva la Corte ha richiamato il principio di Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023: la qualifica di amministratore di fatto non esige l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, bastando una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto quale intraneus nell’assetto societario.
Il secondo e il terzo motivo deducevano la mancanza dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale contestata. La Corte li ha giudicati generici per aspecificità, perché non si confrontano con l’ampia motivazione della sentenza impugnata, ove si è evidenziato come le criticità relative alla mancata consegna al curatore fallimentare e al commercialista delle scritture contabili fossero idonee a dimostrare induttivamente il fine di ostacolare la ricostruzione del patrimonio sociale.
Il quarto motivo denunciava la mancata derubricazione in bancarotta documentale semplice. La Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato, richiamando Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019: integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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