Prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e obbligo di pronuncia sull’eccezione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 210 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto a pensione è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973, ma i crediti relativi ai singoli ratei e agli accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, richiamato dall’art. 143 del t.u. Il giudice contabile, investito dell’eccezione di prescrizione parziale degli arretrati, non può omettere di pronunciarsi: la relativa statuizione integra un vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 101, comma 3, c.g.c. e dell’art. 112 c.p.c. La prescrizione decorre dall’atto interruttivo e travolge i ratei maturati nel quinquennio anteriore, restando ferme le restanti statuizioni.

Il Fatto

Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza con trentaquattro anni e otto mesi di servizio e un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di diciassette anni e otto mesi, agiva davanti alla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia per ottenere la riliquidazione della quota retributiva della pensione con l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del 35% applicato dall’Istituto previdenziale.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al ricalcolo ma applicando l’aliquota del 2,44% annuo, in adesione alla decisione delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021. L’INPS proponeva appello, deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione parziale sollevata in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta in via pregiudiziale la posizione dell’appellato, non costituitosi nel grado, dichiarandone la contumacia ai sensi degli artt. 93 e 191 c.g.c., risultando regolarmente instaurato il contraddittorio.

Nel merito, l’unico motivo di gravame è fondato. La Corte rileva che il giudice di prime cure ha dato atto dell’eccezione di prescrizione contenuta nella memoria di costituzione, ma non l’ha poi esaminata, pronunciandosi sul solo diritto agli arretrati. Tale condotta integra la violazione dell’art. 101, comma 3, c.g.c. e dell’art. 112 c.p.c.

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. Il diritto a pensione è imprescrittibile ex art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973. Diversamente, i crediti relativi ai singoli ratei di pensione e ai loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, convertito nella legge n. 739/1939 e sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 428/1985, richiamato dall’art. 143 del t.u. con valenza estesa a tutti i tipi di pensione.

La prescrizione decorre dall’atto interruttivo, individuato nella diffida inviata dal ricorrente all’Istituto in data 10 agosto 2018. Ne consegue che sono prescritti gli arretrati relativi ai ratei maturati nel periodo antecedente al 10 agosto 2013.

La sentenza impugnata è dunque riformata limitatamente a tale capo, restando ferme le restanti statuizioni. La peculiarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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