Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 211 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La carenza originaria di interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. e la cessazione della materia del contendere costituiscono istituti distinti, per presupposti ed effetti. La prima presuppone che l’interesse ad agire mancasse fin dalla proposizione della domanda; la seconda richiede che l’interesse sostanziale, originariamente sussistente, sia stato successivamente e integralmente soddisfatto. Ne consegue che il giudice, accertata la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e pronunciare sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, restando esclusa ogni declaratoria di inammissibilità per originaria carenza di interesse.

Il Fatto

Un ex militare di leva, invalido per una lesione nervosa riportata in servizio, aveva ottenuto il riconoscimento di un’indennità una tantum. Successivamente aveva chiesto l’aggravamento dell’infermità e la sua interdipendenza, domanda definita dall’amministrazione con un decreto che concedeva una nuova indennità ma respingeva l’interdipendenza. Il militare impugnò quel decreto davanti alla Sezione giurisdizionale campana, chiedendo la pensione privilegiata ordinaria vitalizia di sesta categoria.

Nelle more, con una precedente pronuncia la stessa Sezione aveva riconosciuto il diritto alla pensione di sesta categoria con decorrenza anteriore. Il militare chiese allora la cessazione della materia del contendere. Il giudice di primo grado, invece, dichiarò il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ex art. 100 c.p.c., ponendo a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello accoglie il gravame muovendo dalla distinzione tra i due istituti. La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, con integrale soddisfazione del bene della vita richiesto; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando un nuovo assetto di interessi renda impossibile o inutile la pretesa, senza soddisfarla.

Il Collegio rileva che il ricorrente aveva impugnato un decreto diverso e ulteriore rispetto a quello già oggetto del precedente giudizio, e che al momento della proposizione del ricorso il giudizio anteriore non era ancora stato definito favorevolmente. Sussisteva, dunque, l’interesse originario ad agire. Solo con il riconoscimento della pensione di sesta categoria a vita si è realizzata la piena soddisfazione della pretesa.

Ne deriva l’errore della sentenza impugnata, che ha dichiarato l’inammissibilità in luogo della cessazione della materia del contendere. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, preso atto della sopravvenienza di fatti che elidono il contrasto tra le parti, il giudice deve dichiarare la cessazione e pronunciare sulle spese in base alla soccombenza virtuale (Cass. civ. II n. 30251/2023; SS.UU. n. 10553 del 2009).

La cessazione sopravvenuta in appello non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando l’eventuale compensazione ovvero addossandole secondo soccombenza virtuale (Cass. n. 8309/2015; Cass. n. 11494/2004). Nella specie la soccombenza virtuale è del Dicastero, a carico del quale sono poste le spese di entrambi i gradi, quantificate in euro 800,00, oltre al rimborso della spesa di CTU di euro 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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