Imputato tenuto a vigilare sull’operato del difensore (Cass. pen. Sez. II n. 32547 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato o l’inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non integra le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile con la normale diligenza. Non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, ove il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. La violazione dell’obbligo di diligenza professionale non è dunque causa di forza maggiore, se un comportamento diligente avrebbe consentito all’interessato di conoscere l’esito del processo e di proporre impugnazione. La nomina del difensore per il ricorso per cassazione è atto formale che non ammette equipollenti né nomine per facta concludentia.

Il Fatto

Il ricorrente propone richiesta di restituzione nel termine per ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di lesioni per prescrizione e ha rideterminato la pena per il concorso in rapina aggravata.

L’istante deduce di non avere potuto impugnare per un illegittimo abbandono della difesa da parte del precedente difensore, tale da integrare caso fortuito o forza maggiore: quel legale, dopo l’udienza di discussione, non si sarebbe interessato della sorte del procedimento, non avrebbe corrisposto i diritti di copia e avrebbe invitato la convivente dell’imputato a provvedere autonomamente. La nuova difesa acquisisce copia della sentenza solo a termine ormai scaduto. Il Pubblico ministero conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui il mancato o inesatto adempimento dell’incarico di impugnazione da parte del difensore di fiducia non realizza il caso fortuito o la forza maggiore. Tali evenienze consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile con la normale diligenza e attenzione, e non escludono in via presuntiva l’onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico.

La S.C. ha in particolare escluso la restituzione nei casi di omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore e di mancata verifica del decorso del termine per impugnare. La violazione dell’obbligo di diligenza professionale non è causa di forza maggiore se un comportamento diligente — mantenersi in contatto con il difensore — avrebbe consentito di conoscere l’esito del processo e di impugnare tempestivamente.

Nel caso concreto, il ricorrente fu notiziato del giudizio di appello e presenziò in videoconferenza all’udienza di discussione, rinunciando alla lettura del dispositivo. Egli ben poteva informarsi dell’esito del processo con gli strumenti riconosciutigli dal Regolamento penitenziario (colloqui telefonici, grafici o visivi) e attivarsi per tempo, conferendo apposito mandato.

Il quadro normativo è chiaro: la nomina del difensore per il ricorso per cassazione è atto formale che non ammette equipollenti, poiché l’art. 613, comma 2, cod. proc. pen. esclude la rilevanza di nomine precedenti prive dell’espresso mandato e, a maggior ragione, di nomine basate su facta concludentia.

Il venir meno di fatto del rapporto fiduciario in pendenza del termine risulta ammesso dallo stesso ricorrente, che era quindi direttamente investito dell’onere di attivarsi nominando un nuovo difensore. Se ciò avviene a termine scaduto o prossimo alla scadenza, non si configura forza maggiore, ma solo un ritardo imputabile. La richiesta è rigettata, senza statuizione sulle spese, non applicandosi l’art. 592 cod. proc. pen., che non introduce la restituzione nel termine un giudizio di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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