Prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 301 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali per esposizione all’amianto, il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 è distinto dal diritto a pensione e ad esso non si estende il regime di imprescrittibilità. La prescrizione decennale decorre dalla domanda di certificazione dell’esposizione presentata all’INAIL, perché con essa il lavoratore acquisisce piena consapevolezza del fatto e dell’onere di far valere il proprio diritto. Il solo atto idoneo a interrompere il termine è la domanda rivolta all’INPS, unico ente competente all’erogazione: la richiesta di accertamento all’INAIL non è sufficiente, atteso che il suo esito positivo costituisce solo un presupposto del beneficio. Il procedimento e l’azione diretti al riconoscimento del coefficiente hanno carattere sostanzialmente costitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa – Marina Militare, ha chiesto la ricostituzione della pensione ai sensi dell’art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in virtù dei periodi di esposizione all’amianto indicati dall’INAIL. L’istituto assicurativo aveva attestato l’esposizione con lettera del 27.02.2014, all’esito di domanda presentata nel 2005; la richiesta di ricostituzione all’INPS risale invece al 16.03.2021.
Contro il silenzio-rifiuto dell’INPS il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso, e quindi ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di competenza quale ordinatore secondario di spesa, la decadenza dall’azione e, in via principale, la prescrizione del diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione. Il percorso argomentativo muove dal richiamo della giurisprudenza contabile di primo grado e di appello, e da ultimo della Corte conti, Sez. I, sent. n. 203/2024, resa su fattispecie largamente sovrapponibile, alla quale il giudice rinvia ampiamente ex art. 17 dell’all. 2 al d.lgs. n. 174/2016.
La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 prevede che, per i lavoratori esposti all’amianto per oltre dieci anni, il periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali sia moltiplicato, ai fini pensionistici, per il coefficiente di 1,25. La norma, emanata nel solco della disciplina comunitaria in materia di protezione dai rischi dell’esposizione (direttive n. 477/1983 e n. 382/1991), ha la finalità di offrire un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante delle lavorazioni, come chiarito dalla Corte costituzionale, sent. n. 5/2000 e n. 127/2002.
La Sezione richiama quindi la propria pronuncia n. 45/2020, che ha escluso l’invocabilità del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione e ha qualificato come costitutivi il procedimento e l’azione per il riconoscimento del beneficio contributivo. L’esposizione e la sua durata sono fatti conosciuti solo dall’interessato, tenuto a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale con apposita domanda. La prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione è definitiva e non opera solo sui singoli ratei di maggiorazione.
Da qui la conseguenza sul piano dell’interruzione: l’atto idoneo è unicamente la domanda all’INPS, non la richiesta di accertamento all’INAIL, i due istituti essendo soggetti diversi, con competenze differenti e domande non sovrapponibili. Applicando tali principi, la domanda all’INAIL del 15.06.2005 vale come dies a quo del termine decennale, mentre l’istanza all’INPS del 16.03.2021 interviene a prescrizione già maturata. Il ricorso è pertanto respinto. Il consolidamento solo recente in appello dell’orientamento sfavorevole al ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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