Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’inadempimento del Comune (TAR Sicilia n. 3061 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento prova soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non si costituisca e non deduca alcuna valida giustificazione non assolve tale onere e non dimostra i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito. Il ricorso è pertanto fondato e va ordinata l’integrale conformazione al giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine e con applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Gli eredi legittimi di un dipendente del Comune di Messina e il difensore in proprio hanno agito per l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza del TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania, con la quale l’Ente era stato condannato al pagamento dell’indennità di fine premio servizio anche per il periodo non di ruolo, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese di lite. La pronuncia era stata seguita da un’ordinanza collegiale di correzione per errore materiale, che aveva disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

Il titolo ottemperando è stato notificato al Comune ed è passato in giudicato per mancata impugnazione. Dopo una diffida stragiudiziale, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di riconoscere l’obbligo di conformazione, di ordinarne l’ottemperanza con fissazione di termine e modalità, di nominare un commissario ad acta e di applicare la penalità di mora. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. a), cod. proc. amm., accertando l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la sentenza per cui è causa risultava tuttora non eseguita e che l’Ente, non costituendosi, non aveva dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, il Collegio ha richiamato il principio generale per cui il creditore prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Il Comune non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato, con affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, e con richiamo al termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

È stata altresì accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti a ciascun ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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