Sei scatti stipendiali ai fini del TFS per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 3068 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 nella formulazione originaria. Il contenuto precettivo di quella previsione è stato sostituito dalla disciplina dettata dalla norma del 1990, sicché i richiami normativi alla disposizione del 1987 devono intendersi effettuati alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Ne consegue che il personale delle forze di polizia individuato dall’art. 16 della legge n. 121/1981 ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il diritto matura con il congedo e la relativa istanza è tempestiva se presentata nel termine fissato dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e congedati a domanda, avevano chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

L’Istituto aveva respinto le istanze con distinte note PEC. In alcuni casi aveva opposto la pendenza di istruzioni operative interne, in attesa di una circolare da adottare dopo una pronuncia del Consiglio di Stato; in altri aveva eccepito che la prestazione era in carico a una sede diversa, oppure che la liquidazione era stata effettuata sulla base della documentazione trasmessa dall’amministrazione di provenienza. I ricorrenti hanno quindi impugnato anche i prospetti di liquidazione, nella parte in cui non attribuivano i sei scatti, chiedendo l’accertamento del diritto, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il nodo interpretativo è la sorte dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 dopo la sostituzione operata dalla legge n. 231/1990 e la successiva abrogazione di quest’ultima norma.

Il Tribunale esclude la reviviscenza della formulazione iniziale. La disposizione del 1990 ha abrogato la previsione originaria sostituendola con una nuova disciplina. L’abrogazione successiva non può interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto reintrodurre la regola precedente: i richiami alla norma del 1987 restano formalmente tali, ma si intendono riferiti alla disciplina sostitutiva. La stessa conclusione vale per il richiamo contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, che risulta ormai tamquam non esset.

Quanto alla platea dei destinatari, il Collegio richiama la sentenza del CGA n. 1329 del 2022: l’art. 6-bis si applica agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. La domanda è inoltre ritenuta tempestiva alla luce di Cons. Stato n. 1231 del 2019.

In accoglimento, il Tribunale annulla gli atti impugnati e ordina all’INPS di corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, con interessi dal momento della maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. È esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ai procuratori antistatari, non ravvisandosi ragioni di compensazione stante il consolidamento dell’orientamento sfavorevole all’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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