Prescrizione successiva alla cartella va esaminata nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 6289 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare. Non rileva l’erronea individuazione del termine applicabile, né del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Il giudice di merito, in difetto di specifica precisazione, è tenuto a interpretare la volontà della parte e a verificare la maturazione della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale. La scadenza del termine perentorio per opporsi alla cartella produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 19 ottobre 2015, relativa a una cartella per l’i.c.i. dell’annualità 1999. A fondamento dell’opposizione ha dedotto l’intervenuto annullamento del ruolo sotteso alla cartella e la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella stessa.

In primo grado è stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per gli importi oggetto di provvedimento di discarico e l’inammissibilità del ricorso per la restante parte. La decisione è stata confermata in appello, sul rilievo che, in mancanza di autonoma impugnazione della cartella nei termini dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, la prescrizione del diritto alla riscossione non poteva essere dedotta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra l’omesso esame di una domanda e l’erronea interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso opera l’art. 112 cod. proc. civ. e la Corte ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti. Nel secondo, l’interpretazione della domanda costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, con controllo in legittimità limitato alla correttezza della motivazione, secondo il precedente Sez. 6-5 n. 30684 del 2017.

Nel caso concreto, la ricorrente ha sostanzialmente lamentato un’erronea interpretazione dell’eccezione di prescrizione. Il giudice di appello l’ha esaminata senza tenere conto del dato letterale e del riferimento, nel ricorso, al lasso temporale e agli eventi successivi alla notifica della cartella.

La Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta con l’allegazione del fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’errata individuazione del termine applicabile o del suo momento iniziale o finale, trattandosi di questione di diritto non vincolante per il giudice (Sez. L n. 30303 del 2021). In materia tributaria, l’individuazione del termine legale è rimessa al giudice di merito, che deve interpretare la volontà della parte e verificare la maturazione della prescrizione, con onere di allegazione e prova a carico del creditore erariale (Sez. 5 n. 1980 del 2022).

L’interpretazione del motivo operata in secondo grado non è dunque conforme ai criteri ermeneutici degli atti processuali. La censura va accolta e la sentenza cassata con rinvio, per gli accertamenti di merito preclusi in sede di legittimità, tra cui l’individuazione dell’ultimo atto interruttivo e la verifica del tempo trascorso. La Corte ricorda che la scadenza del termine perentorio per opporsi alla cartella produce l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine di prescrizione breve (Sez. Un. n. 23397 del 2016).

Da ultimo, si richiama il principio delle Sezioni Unite n. 16986 del 2022: l’eccezione di prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, restando escluse solo le controversie sugli atti dell’esecuzione successivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *