Prescrizione non sospendibile per termine a difesa: doglianza astratta inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 37978 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di prescrizione non può essere dichiarata quando il rinvio dell’udienza origini dal riconoscimento di un termine a difesa, trattandosi di istituto posto a garanzia del diritto di difesa e non di un evento neutro idoneo a prorogare il termine prescrizionale. La relativa eccezione, tuttavia, è inammissibile quando è proposta in termini meramente teorici, volti a far riscontrare un principio di diritto privo di ricadute concrete, senza allegare che la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di appello in assenza della sospensione. Le presunzioni tributarie non fondano di per sé il giudizio di colpevolezza, ma concorrono con gli ulteriori elementi di prova, sicché la responsabilità può essere affermata su un insieme composito di dati contabili non contestati. La mancata deduzione, da parte dell’imputato, di ulteriori costi documentati non integra inversione dell’onere della prova, ma riflette il normale riparto probatorio. Il rilevante ammontare dell’imposta evasa, superiore alla soglia di punibilità, giustifica il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15.1.2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Velletri del 18.2.2022, che aveva giudicato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Con il primo eccepiva la nullità dell’ordinanza con cui la Corte di appello, pur aderendo alla richiesta di termine a difesa avanzata dal nuovo difensore e rinviando l’udienza, aveva disposto la sospensione del termine di prescrizione per la durata del rinvio. Con il secondo contestava l’affermazione di responsabilità, fondata su mere presunzioni tributarie e su dati non riscontrati, oltre a un preteso vizio di motivazione sulle fatture passive dell’ultimo trimestre. Con il terzo lamentava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo. Riconosce che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sospensione dei termini di prescrizione non possa essere dichiarata quando il rinvio dell’udienza origini dal riconoscimento di un termine a difesa. La questione, però, è posta dal ricorrente in termini meramente teorici: la doglianza non mira a eccepire una prescrizione maturata prima della sentenza di appello in assenza della sospensione, ma solo a riscontrare un principio di diritto privo di ricaduta concreta. Ne emerge l’inammissibilità per difetto di interesse.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, la quale, in doppia conforme, ha ribadito la responsabilità in forza di numerosi argomenti, non limitati a presunzioni tributarie. Il Tribunale aveva evidenziato che la società, di cui il ricorrente era legale rappresentante, non aveva presentato le dichiarazioni per gli anni 2013, 2014 e 2015; che per il 2014 le banche dati e l’analisi delle fatture avevano accertato un volume d’affari di 594.278,60 euro; che la società aveva ceduto due immobili. Su tali basi era stata individuata la base imponibile e accertata un’imposta IRES evasa di 91.946 euro.

La Corte sottolinea che entrambe le sentenze di merito hanno valorizzato l’acquisizione del PVC senza contestazioni e l’assenza di deduzioni contrarie, avendo l’imputato messo in discussione la misura delle imposte evase. L’accertamento, dunque, non poggia su mere presunzioni tributarie, ma su un insieme composito di dati contabili estranei a contestazione.

Nessun vizio di motivazione, poi, è ravvisabile quanto alle fatture passive dell’ultimo trimestre del 2014. La Corte di appello ha correttamente rilevato che l’allegazione difensiva era generica e sfornita di riscontro processuale, senza con ciò invertire l’onere della prova: si è limitata ad affermare che, ove la società avesse sostenuto ulteriori costi, ne avrebbe dovuto fare oggetto di prova. La censura resta generica anche in questa sede, non essendo dedotto che taluni costi documentati siano rimasti privi di valutazione, né che gli stessi avrebbero collocato l’imposta evasa sotto la soglia di punibilità.

Infine, la Corte condivide il rigetto della richiesta di art. 131-bis cod. pen.: la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell’offesa, emergendo con valore assorbente il rilevante ammontare dell’imposta evasa, ben superiore alla soglia di punibilità allora prevista. L’argomento è adeguato, non vertendosi in ipotesi di motivazione apparente. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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