Contestazione del MAE attivo limitata al titolo, non al mandato (Cass. pen. Sez. I n. 13110 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, nell’ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all’autorità giudiziaria italiana richiedente esclusivamente il titolo su cui si fonda il mandato, ma non direttamente quest’ultimo. Le condizioni poste dallo Stato di esecuzione alla consegna, riguardanti la notifica della sentenza e la possibilità di richiedere una nuova udienza di appello con assistenza difensiva, si intendono soddisfatte con l’accettazione della consegna da parte dello Stato richiesto. Il soggetto in espiazione di pena, e non in custodia cautelare, non può richiedere misure cautelari personali; ogni questione sulle modalità di esecuzione della pena è di competenza della Magistratura di sorveglianza. La declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo e la rescissione del giudicato restano soggette ai rimedi specifici di cui agli artt. 670 e 629-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, con ordinanza del 18 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di scarcerazione immediata presentata da un soggetto rintracciato in Spagna, arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo attivo e successivamente consegnato allo Stato italiano per l’espiazione di una condanna definitiva.

Il ricorrente, che aveva richiesto la declaratoria di mancanza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa verifica delle condizioni poste dall’autorità spagnola alla consegna, in particolare in merito alla notifica personale della sentenza di condanna. Il ricorrente ha inoltre lamentato la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente, nonché l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità della richiesta subordinata di applicazione degli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli strettamente connessi e infondati. Il ricorrente, espulso dal territorio italiano nel 2017 e mai notificato della condanna, contestava la legittimità della consegna, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni poste alla consegna dallo Stato spagnolo. La Suprema Corte ha chiarito che nel mandato di arresto europeo era stato espressamente precisato che la consegna era subordinata alla garanzia che venisse notificata la sentenza all’interessato e che fosse informato della possibilità di richiedere una nuova udienza di appello con l’assistenza di un avvocato, condizioni che si intendono soddisfatte con l’accettazione della consegna stessa.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella procedura attiva di consegna, è possibile contestare solo il titolo su cui si fonda il mandato e non il mandato stesso. Nel caso di specie, l’affermazione che il ricorrente aveva conoscenza del procedimento e che non aveva diritto alla notifica della sentenza per essere stato giudicato come “libero già presente” non è stata contestata. Non risultano, inoltre, attivati i rimedi di cui agli artt. 670 e 629-bis cod. proc. pen. in materia di dichiarazione di non esecutività del titolo o di rescissione del giudicato.

Quanto al preteso difetto di motivazione, la Corte ha ritenuto le censure del tutto generiche, in quanto basate sulla mera riproduzione di massime giurisprudenziali prive di riferimento al caso concreto. Infine, la Corte ha confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità della richiesta subordinata di arresti domiciliari: il ricorrente si trovava in espiazione pena e non in custodia cautelare, sicché ogni questione sulle modalità di esecuzione della pena rientra nella competenza della Magistratura di sorveglianza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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