Pagamenti del coobbligato solidale e sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 3 n. 19201 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 1292 c.c. non può essere utilmente dedotta per il tramite dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. quando la contestazione del ricorrente investa direttamente l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la natura dei versamenti effettuati da un coobbligato solidale e la loro efficacia liberatoria nei confronti dell’obbligato principale. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito. È, pertanto, inammissibile il ricorso che, invocando la disciplina della solidarietà, si risolva in una mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, già adeguatamente vagliata dal giudice di appello.
Il Fatto
La società ricorrente, agente raccomandatario marittimo, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice per il pagamento di fatture relative a servizi resi nell’estate 2017. L’opponente eccepiva, tra l’altro, l’estinzione parziale della pretesa creditoria per effetto dei pagamenti effettuati dalle società armatrici, sue mandanti, legate alla creditrice da un vincolo di carattere solidale. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che i pagamenti degli armatori, qualificati come deposito di garanzia, potessero comportare una riduzione del credito nei confronti della raccomandataria inadempiente.
Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 1292 c.c., per avere il giudice di secondo grado negato rilievo liberatorio ai pagamenti parziali effettuati dai debitori solidali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito. La raccomandataria, in conformità all’art. 3 legge n. 135/1977, aveva dichiarato alla Capitaneria di porto di aver ricevuto dagli armatori i fondi necessari per adempiere le obbligazioni assunte; nonostante ciò, non aveva provveduto al pagamento delle fatture, concludendo un accordo di rientro nel quale aveva riconosciuto la propria responsabilità solidale con gli armatori. La creditrice, resisi edotti gli armatori dell’inadempimento, aveva ottenuto da questi ultimi versamenti per un importo complessivo, qualificati dal giudice di merito alla stregua di depositi di garanzia.
La Suprema Corte ha rilevato come la tesi della ricorrente, pur formalmente incentrata sulla violazione dell’art. 1292 c.c., mirasse in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte territoriale. Il giudice di merito aveva accertato che i pagamenti degli armatori erano assistiti dall’impegno della creditrice alla restituzione in caso di recupero del credito nei confronti della raccomandataria: tale accertamento, fondato sulle lettere prodotte e sui documenti contabili, non era stato oggetto di una specifica censura di error in procedendo, ma di una mera contrapposizione ricostruttiva.||DSML||>
La Corte ha pertanto ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, competendo alla Corte di cassazione solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione. Ha richiamato, sul punto, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, potendo il sindacato concernere esclusivamente l’individuazione delle fonti del convincimento e la valutazione della loro attendibilità e concludenza.
Il ricorso è stato, in conclusione, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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