Concordato ex art. 599-bis: il rigetto non è ricorribile in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 33504 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Corte d’appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione. Le ragioni difensive dell’appellante, tanto sulla affermazione di responsabilità quanto sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, restano intatte. A seguito del rigetto le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello. Il rigetto del ricorso consegue alla condivisione di tale soluzione interpretativa.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma aveva rigettato la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., che prevedeva la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva, con pena finale di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.667,00 di multa. Il giudice di appello rilevava che era stata contestata e ritenuta la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. — specifica, reiterata e infraquinquennale — rispetto alla quale l’art. 69 cod. pen. pone il divieto di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche. All’esito del giudizio ordinario la Corte confermava la condanna irrogata dal Tribunale di Roma alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale. Sostiene che la Corte, investita della richiesta, avrebbe dovuto comunicare preventivamente alle parti la decisione negativa per consentire una rimodulazione dell’accordo, e che il provvedimento di rigetto è ricorribile unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla premessa che la questione dell’ammissibilità del ricorso avverso il mancato accoglimento dell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. era stata oggetto di soluzioni interpretative contrastanti, tali da comportarne la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen., su ordinanza di Sez. 2 n. 12488 del 14/03/2025.

Il Collegio richiama la soluzione adottata dalle Sezioni Unite all’esito dell’udienza del 10 luglio 2025, che dichiara di condividere: il provvedimento con cui la Corte d’appello, non accogliendo il concordato sui motivi, dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione.

La ragione è duplice. Da un lato, le ragioni difensive dell’appellante restano intatte, sia in ordine alla affermazione di responsabilità sia alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Dall’altro, a seguito del rigetto della richiesta le parti ben possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello.

Su questa base il ricorso è dichiarato non fondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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