Presunzione di adeguatezza del carcere non vinta dal licenziamento del pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. III n. 38978 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione “temperata” di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti associativi non opera soltanto al momento dell’adozione del provvedimento genetico, ma si estende alle successive vicende relative alla permanenza delle esigenze cautelari. Essa può essere superata solo mediante l’allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che dimostrino lo scioglimento del gruppo o il recesso individuale e il ravvedimento dell’indagato, con la conseguente rescissione del vincolo associativo. Il mero licenziamento del pubblico ufficiale non integra, di per sé, un mutamento “in melius” del quadro indiziario idoneo a vincere la presunzione, quando il bagaglio di conoscenze professionali maturate resti spendibile in favore del sodalizio criminale.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravi delitti, tra cui l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello cautelare, aveva respinto l’istanza confermando la decisione di primo grado, ritenendo non superata la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. In particolare, si censurava la mancata valorizzazione del licenziamento dell’indagato dal ruolo di funzionario pubblico, circostanza che avrebbe reso materialmente impossibile la reiterazione delle condotte, essendo queste legate alla funzione esercitata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il perimetro cognitivo del giudice dell’appello cautelare. Questi, oltre che dall’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, è vincolato dalla natura autonoma del provvedimento impugnato rispetto all’ordinanza impositiva della misura. Non deve riesaminare la sussistenza delle condizioni di applicabilità, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in ordine all’allegazione di fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari.
Su questa base, la Corte ribadisce che la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria si può vincere unicamente dimostrando lo scioglimento del gruppo o il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto, con la prova della rescissione del vincolo associativo, richiamando i precedenti Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzoli e Sez. 4, n. 15941 del 14/3/2024, Bana Bashar.
Quanto al merito, il Collegio osserva che la motivazione impugnata espone ragioni non manifestamente illogiche. Riguardo all’elemento centrale del ricorso, il Tribunale ha valorizzato la natura non occasionale della collaborazione con il sodalizio, i rapporti stabili con esponenti di vertice e l’apporto garantito, concretizzatosi anche nel fornire informazioni e consigli attingendo al bagaglio professionale acquisito durante gli anni di servizio. La conclusione secondo cui il ricorrente possa restare una risorsa per l’associazione, mettendo a disposizione la propria esperienza anche solo come consulenza, costituisce valutazione di merito immune da censure, trattandosi di patrimonio di conoscenze spendibile a prescindere dal mantenimento della qualifica funzionale.
Anche le ulteriori censure sono dichiarate manifestamente infondate. Il c.d. tempo silente è stato disatteso richiamando accadimenti recenti e l’assenza di segnali di effettiva dissociazione; la carcerazione sofferta e la condotta inframuraria sono state ritenute prive di rilievo determinante in mancanza di elementi di dissociazione. L’inidoneità della misura domiciliare, anche in luogo extraregionale e con braccialetto elettronico, è stata confermata dalla spregiudicatezza dell’indagato e dal ruolo svolto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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