Continuità normativa nella gestione illecita dei rifiuti (Cass. pen. n. 15687/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione formale di una norma incriminatrice non integra un’ipotesi di abolitio criminis quando la condotta già prevista viene riprodotta, con identico contenuto, in altra disposizione del medesimo testo normativo, realizzandosi una continuità normativa sostanziale. In tema di rifiuti, il d.l. n. 116 del 2025, convertito con l. n. 147 del 2025, ha abrogato l’art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma ha contestualmente riproposto la medesima condotta (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) nel novellato art. 255, comma 1.1, con cornice edittale più severa per i rifiuti non pericolosi, sicché non sussiste alcuna abolitio criminis, potendo anzi trovare applicazione la disciplina più favorevole previgente in virtù del principio del favor rei. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la condotta illecita si sia protratta per un periodo temporalmente significativo, coinvolga una quantità non modesta di rifiuti e non siano state adottate iniziative concrete per la rimozione o il contenimento del danno.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 26 novembre 2025, dichiarava l’imputato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, commi 1, lett. a) e 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambiente), per attività di gestione non autorizzata di rifiuti, consistente nell’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, e lo condannava alla pena di 10.000 euro di ammenda.
Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: l’intervenuta abolitio criminis a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 256 ad opera del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con l. 3 ottobre 2025, n. 147; il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante il comportamento collaborativo e la confessione spontanea.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rigettando il primo motivo di ricorso relativo all’asserita abolitio criminis. La Corte osserva che, sebbene l’art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 sia stato formalmente abrogato dal d.l. n. 116 del 2025, la condotta ivi prevista (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee) è stata contestualmente riprodotta nel novellato art. 255, comma 1.1, del medesimo decreto, con identico contenuto precettivo. Il legislatore, pertanto, non ha inteso depenalizzare la condotta, ma ha operato una mera ricollocazione sistematica della fattispecie all’interno del medesimo impianto normativo, con la conseguenza che non sussiste alcuna abolitio criminis. La Corte rileva, altresì, che il solo profilo modificato attiene al trattamento sanzionatorio: per i rifiuti non pericolosi, il novellato art. 255, comma 1.1, prevede una pena più severa (arresto da sei mesi a due anni o ammenda da tremila a ventisettemila euro) rispetto alla precedente cornice edittale dell’art. 256, comma 2 (arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro). Tuttavia, nessun pregiudizio è derivato al ricorrente, atteso che il Tribunale ha determinato la pena applicando la cornice più favorevole antecedente alla novella del 2025, in ossequio al principio del favor rei.
La Corte rigetta altresì il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen., ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale, che ha correttamente valorizzato l’ampia portata temporale della condotta (accertata nel marzo 2023 ma in corso almeno dal gennaio 2022, quindi protrattasi per oltre un anno), la non modesta quantità dei rifiuti interessati e l’assenza di iniziative concrete volte alla rimozione o al contenimento del danno. La Corte sottolinea che il carattere non pericoloso dei rifiuti non esclude la rilevanza penale della condotta, né di per sé giustifica il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, e che la natura permanente della condotta, se valutata nel contesto della sua prolungata durata, costituisce elemento sintomatico di una offesa non compatibile con la particolare tenuità richiesta dall’istituto. Le allegazioni difensive relative a un positivo comportamento successivo non sono supportate da elementi valutabili in sede di legittimità.
La Corte rigetta infine il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione del Tribunale congrua e non manifestamente illogica, essendo il giudice di merito pervenuto a un giudizio di fatto, fondato sulla valutazione degli elementi complessivi della vicenda, che non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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