Inammissibile il ricorso cautelare che non confuta la motivazione del Tribunale (Cass. pen. Sez. III n. 38983 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità estrinseca, il ricorso per cassazione che contesti in termini meramente assertivi e apodittici il provvedimento impugnato, senza indicare la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il vizio, che osta alla stessa instaurazione del rapporto processuale, conduce all’inammissibilità ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e paralizza in radice i poteri cognitivi della Corte. Il giudice di legittimità, investito del ricorso avverso il provvedimento applicativo di misura cautelare, resta giudice del provvedimento impugnato, con tutti i limiti del devolutum, e non può sostituire il proprio sindacato a quello del giudice dell’appello cautelare.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti de libertate, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero ha applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per una serie di delitti, tra cui estorsione, cessione di sostanze stupefacenti, minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Il Gip aveva ritenuto la gravità indiziaria ma escluso l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale, pur escludendo i gravi indizi per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa, desunto dalle modalità dei fatti e dai numerosi precedenti del ricorrente, escludendo l’adeguatezza di misure meno afflittive e del presidio elettronico. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274 lett. c) e 275-bis cod. proc. pen. sul profilo dell’attualità delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità estrinseca e manifesta infondatezza. Richiama il principio secondo cui il ricorso è inammissibile quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di impugnazione, che non possono ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Nel caso concreto il ricorso non considera né confuta le ragioni che hanno determinato l’accoglimento dell’appello del pubblico ministero. Il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente il difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, viceversa individuate dal Tribunale nelle specifiche modalità dei fatti, connotati dal sistematico ricorso all’intimidazione e alla violenza, commessi in carcere con il coinvolgimento di altri detenuti e di agenti di polizia penitenziaria.

Quanto al richiamo alla possibilità di contenere il pericolo mediante gli strumenti elettronici di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., la Corte rileva che manca una puntuale critica agli argomenti del Tribunale. Il regime cautelare fiduciario è inadeguato in presenza di chiari indici di proclività al delitto, desumibili dalla personalità dell’accusato e dai numerosi precedenti, anche specifici.

La Corte dissente poi dalla richiesta del Procuratore Generale di annullamento con rinvio per la verifica delle condizioni di salute. Non si discute di un fatto nuovo sopravvenuto, ma della pretesa rivalutazione, da operarsi d’ufficio, di circostanze già considerate dal giudice dell’appello, le cui conclusioni non hanno formato oggetto di censura. Pur considerato l’insegnamento di C. cost. n. 89 del 1998, il giudice di legittimità resta vincolato ai limiti del devolutum.

Infine, l’inammissibilità genetica del ricorso paralizza in radice i poteri cognitivi della Corte. Alla declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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