Ricorso straordinario ex art. 625-bis inammissibile se manca procura speciale (Cass. pen. Sez. II n. 35660 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per cassazione, l’art. 625-bis cod. proc. pen. disciplina due ipotesi eterogenee: l’errore materiale, che consiste in una svista espressiva senza incidenza sul processo cognitivo, e l’errore di fatto, che consiste in un errore percettivo nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, con decisiva incidenza sul processo formativo della volontà. L’istanza del difensore che solleciti la correzione dell’omessa considerazione di una memoria difensiva, pur formalmente qualificata come errore materiale, postula in realtà un errore di fatto e deve pertanto rispettarne i requisiti, tra cui il termine di centottanta giorni e la procura speciale. La legittimazione al ricorso straordinario non spetta all’imputato quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della responsabilità, non potendo egli essere qualificato come condannato. L’omesso esame di un motivo o di una memoria difensiva non integra errore di fatto rilevante quando la questione risulti implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l’impianto della motivazione, o assorbita dall’esame di altro motivo; il ricorso straordinario non costituisce un ulteriore grado di giudizio né consente la revisione del ragionamento decisorio.
Il Fatto
Con sentenza la Corte di cassazione aveva annullato la pronuncia del Tribunale che aveva assolto l’imputato dal delitto di violenza a pubblico ufficiale, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al medesimo Tribunale. Il difensore ha proposto istanza qualificata come sollecitatoria dei poteri di correzione d’ufficio, lamentando che nella sentenza di annullamento non fosse stata menzionata una memoria difensiva contenente conclusioni scritte, con la quale era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso della Procura generale per difetto di legittimazione.
Il difensore ha dedotto che l’atto introduttivo non integrava un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non essendo munito di procura speciale anche per l’irreperibilità dell’assistito, e ha chiesto che la Corte valutasse le conclusioni difensive non considerate nella precedente sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito la distinzione interna all’art. 625-bis cod. proc. pen. L’errore materiale è una svista espressiva da cui deriva un divario tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidenza sul processo valutativo. L’errore di fatto è invece un errore percettivo nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, connotato da decisiva incidenza sul processo formativo della volontà. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 18651 del 2015, n. 37505 del 2011 e n. 16103 del 2002, nonché Sez. V n. 29240 del 2018 e Sez. III n. 47316 del 2017.
Applicando tali coordinate, l’atto è stato qualificato secondo il suo contenuto effettivo come deduzione di errore di fatto. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di procura speciale, circostanza riconosciuta dal medesimo difensore, con richiamo alle Sezioni Unite n. 32744 del 2014 e a Sez. I n. 5980 del 2016 e n. 12595 del 2015.
Un ulteriore profilo di inammissibilità attiene al difetto di legittimazione dell’imputato. La legittimazione all’impugnazione straordinaria non spetta a chi non possa essere qualificato come condannato: nella specie la sentenza di legittimità aveva annullato con rinvio la pronuncia assolutoria, senza alcun definitivo accertamento di responsabilità (Sez. V n. 43661 del 2015; Sez. VI n. 46066 del 2014).
La Corte ha poi escluso che l’omesso esame di una memoria difensiva integri errore revocatorio. La questione prospettata risultava incompatibile con la premessa argomentativa della sentenza di annullamento, che aveva qualificato il ricorso del pubblico ministero come ricorso ordinario avverso sentenza assolutoria in procedimento soggetto a citazione diretta ex art. 550, comma 2, cod. proc. pen., inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e quindi impugnabile senza i limiti del ricorso per saltum ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. La censura difensiva, attinente alla qualificazione giuridica dell’impugnazione, non è veicolabile mediante il ricorso straordinario, che non è un ulteriore grado di giudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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