Retrodatazione dei termini cautelari e misure plurime per fatti diversi (Cass. pen. Sez. III n. 38980 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non pone un divieto sostanziale di emissione di una nuova ordinanza cautelare per fatti diversi, ancorché connessi e desumibili dagli atti al momento del primo provvedimento, ma disciplina tale evenienza prevedendo il meccanismo della retrodatazione, che unifica fittiziamente la decorrenza dei termini alla data di esecuzione della prima misura. La norma intende impedire l’elusione dei limiti massimi di durata della custodia mediante l’avvicendamento di più provvedimenti, ma non preclude l’adozione della seconda misura. Lo stato di detenzione per altra causa non elide di per sé le esigenze cautelari, non esistendo titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi al riacquisto anche breve della libertà. Ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’attualità del pericolo di reiterazione è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per manifesta illogicità o violazione di legge.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., applicava al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per plurimi episodi di detenzione e cessione di hashish, aggravati ex art. 80, lett. b), d.P.R. n. 309/1990. Il Collegio riteneva sussistenti i gravi indizi e il concreto pericolo di reiterazione, escludendo che la sottoposizione ad altra misura per diversa causa fosse preclusiva. Riconosceva però i presupposti dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., disponendo la retrodatazione della decorrenza al giorno dell’arresto per i fatti del primo titolo custodiale.

Il ricorrente impugnava per Cassazione deducendo la violazione del divieto di contestazioni a catena, l’insussistenza di esigenze cautelari ulteriori e l’impossibilità di retrodatazione per l’intervenuta irrevocabilità della sentenza relativa al primo titolo, con estinzione della relativa misura.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le censure sulla retrodatazione, rilevando che il ricorrente muove da un presupposto giuridico errato. L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non vieta l’emissione di una nuova misura per fatti diversi desumibili dagli atti, ma disciplina proprio tale evenienza a garanzia dell’indagato e a presidio dei limiti massimi di durata. La finalità è impedire l’elusione della predeterminazione dei termini tramite l’avvicendamento di più provvedimenti.

Nel caso concreto il Tribunale ha accertato i presupposti applicativi — anteriorità dei fatti, vincolo della continuazione, conoscibilità al momento della prima richiesta — e ne ha tratto la corretta conseguenza, disponendo la retrodatazione. La doglianza difensiva, osserva la Corte, trasforma un meccanismo di garanzia sulla durata in un inesistente divieto di emissione.

Manifestamente infondata è la censura sulla carenza di esigenze cautelari. La valutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione è apprezzamento di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità. Lo stato di sottoposizione ad altra misura non elide le esigenze relative a un diverso titolo di reato, richiamandosi la giurisprudenza di legittimità secondo cui la detenzione per altra causa non è ostativa alla configurabilità del pericolo di reiterazione.

Quanto all’asserita impossibilità di retrodatazione per l’irrevocabilità della sentenza sul primo titolo, la Corte richiama la Corte cost. n. 233 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’applicazione della regola sulla decorrenza anche quando, per i fatti della prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente alla seconda misura.

Inammissibile, perché non proposta dinanzi al Tribunale, è infine la doglianza sulla scadenza dei termini di fase: la questione dipende dallo stato del procedimento all’epoca di adozione della misura, non emergente dal provvedimento impugnato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *