Ricorso per cassazione avverso ordinanza riesame è inammissibile se tardivo (Cass. pen. Sez. VI n. 29760 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice del riesame, decide sull’impugnazione di una misura cautelare coercitiva è soggetto al termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, a norma dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Il deposito dell’atto oltre tale termine rende l’impugnazione inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma determinata equitativamente in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione per escluderne la colpa. L’osservanza del termine è requisito di ammissibilità dell’impugnazione cautelare e il suo superamento preclude ogni esame nel merito dei motivi proposti.
Il Fatto
Il tribunale, in funzione di tribunale per il riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a un delitto associativo aggravato e ad alcuni reati fine, tra cui episodi di detenzione e cessione di cocaina e un’estorsione aggravata. Le esigenze cautelari erano state riconnesse al pericolo di recidivanza specifica.
Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria in relazione al reato associativo; erronea applicazione della legge processuale e motivazione contraddittoria in ordine all’estorsione; erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla misura applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché presentato oltre il termine previsto dalla legge. Il percorso argomentativo muove dall’accertamento delle date rilevanti: il tribunale ha pronunciato l’ordinanza impugnata il 31 marzo 2026 e l’ha depositata il 14 maggio 2026, con notificazione dell’avviso di deposito, unitamente all’intero provvedimento, alla persona sottoposta alle indagini e al difensore il giorno successivo.
Il ricorso risulta depositato il 26 maggio 2026, cioè undici giorni dopo la notificazione dell’avviso. Ne deriva il superamento del termine di dieci giorni stabilito dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che consente al pubblico ministero, all’imputato e al difensore di proporre ricorso per cassazione contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il dato cronologico è quindi decisivo: la notificazione del 15 maggio 2026 segna l’inizio della decorrenza e il deposito dell’atto di impugnazione, intervenuto oltre il decimo giorno utile, è tardivo.
La Corte osserva, per inciso, che il ricorso è stato altresì depositato a mezzo PEC e non tramite il Portale deposito degli atti penali; ciò determinerebbe comunque l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché a decorrere dal 1° aprile 2026 non è più prevista la possibilità del deposito dell’atto di impugnazione cautelare mediante PEC, salvo che in ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato oppure accertato e attestato. Sul punto la sentenza richiama un proprio precedente conforme.
L’inammissibilità del ricorso travolge l’intero impianto dei motivi, che non vengono esaminati nel merito. Da essa discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non sussistendo ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte dispone altresì il versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con i conseguenti adempimenti di cancelleria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso