Inammissibile il ricorso in Cassazione per il pubblico impiego se notificato dopo la scadenza senza sospensione feriale (Cass. civ. Sez. Lav. n. 10669 del 01.04.2022)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neppure nel giudizio di cassazione. Il termine per l’impugnazione della sentenza d’appello, pari a sei mesi dalla pubblicazione per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, decorre senza tenere conto del periodo feriale. La notifica del ricorso successiva alla scadenza di tale termine determina la declaratoria di inammissibilità, senza che possa configurarsi un errore scusabile per l’incertezza del regime applicabile, atteso che il rito speciale è volto a garantire la certezza e la celerità di definizione delle controversie.
Il Fatto
Un dirigente conveniva in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di lavoro dirigenziale e, in subordine, il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per la rottura ingiustificata delle trattative. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la sussistenza di un vincolo contrattuale e la configurabilità di un legittimo affidamento. Il dirigente proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura avverso la sentenza di secondo grado; il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dal Comune, assorbente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione. Essendo il giudizio stato instaurato in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, ha osservato il Collegio, si applica il termine semestrale di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, non più quello annuale. La sentenza d’appello era stata pubblicata l’8 febbraio 2016 e il termine per impugnare scadeva l’8 agosto 2016.
La Corte ha chiarito che, trattandosi di procedimento in materia di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di cui alla legge n. 742/1969, nella versione applicabile ratione temporis successiva alle modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014. Ha richiamato il principio, costantemente affermato dalle Sezioni Unite n. 749/2007, per cui l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale trova applicazione anche con riferimento alle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato.
La Corte ha disatteso l’obiezione del ricorrente, secondo cui la deroga non riguarderebbe il pubblico impiego, ricordando che il criterio di riferimento per le parti è il rito, essendo le controversie dei pubblici dipendenti devolute al giudice del lavoro. Ha inoltre escluso la fondatezza del rilievo di incostituzionalità degli artt. 3 e 4 della l. n. 742/1969, nella parte in cui non prevedono la sospensione feriale, evidenziando come la norma costituisca un beneficio volto a un sollecito accertamento dei diritti.
Il Collegio ha infine escluso che potesse configurarsi un errore scusabile per l’incertezza del regime applicabile, essendo il rito legislativamente previsto inteso a garantire il massimo grado di certezza alle controversie, e ha respinto la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite. La notifica del ricorso era avvenuta il 5 settembre 2016, ben oltre la scadenza dell’8 agosto, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.