Ammonimento del Questore: obbligo di istruttoria completa e motivazione esaustiva (TAR Campania n. 4519 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore ex art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009 è misura di prevenzione e dissuasione che non richiede la piena prova della responsabilità penale, ma può fondarsi su un quadro indiziario. La natura discrezionale e preventiva del potere non attenua l’obbligo dell’amministrazione di svolgere un’istruttoria seria, completa e imparziale, che esamini criticamente anche la documentazione e le osservazioni difensive presentate dall’indiziato. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dando conto delle ragioni per cui gli elementi offerti dall’interessato non superano la ponderazione sottesa all’intervento. È illegittimo l’atto fondato su una valutazione parziale o unilateralmente orientata, ancorché adottato in un contesto di urgenza.

Il Fatto

La Questura di Napoli aveva emesso, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009, un provvedimento di ammonimento nei confronti del ricorrente, ritenuto autore di condotte persecutorie e vessatorie verso la sua ex compagna, culminate nell’episodio del 12 settembre 2022. Il provvedimento traeva origine dall’istanza della parte offesa e lo invitava a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avviso delle conseguenze penali in caso di reiterazione.

Il ricorrente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, la mancata audizione personale, il difetto di istruttoria e l’insussistenza dei presupposti, avendo egli prodotto in sede procedimentale osservazioni e documentazione volte a ricostruire diversamente i fatti. La Questura si costituiva in giudizio per sostenere la legittimità del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’ammonimento svolge una funzione avanzata di prevenzione rispetto ai reati di cui all’art. 612-bis cod. pen.: per la sua emissione non occorre la prova piena della responsabilità, bastando un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi lesivi della riservatezza o dell’integrità della persona. La fattispecie legittimante tende a sovrapporsi a quella penale, sebbene con un diverso standard probatorio.

La natura indiziaria del giudizio non esonera l’amministrazione dall’obbligo di un’istruttoria seria e imparziale. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che, come nel caso di specie, si limiti a riportare il contenuto dell’istanza della parte offesa senza svolgere una disamina critica delle osservazioni difensive presentate dall’indiziato. Il generico riferimento alla loro incapacità di superare il giudizio dell’amministrazione non soddisfa l’obbligo motivazionale.

Nel caso concreto, le osservazioni del ricorrente avevano sollevato punti di interesse istruttorio: il tenore delle chat non sempre confermava l’aggressività descritta; la presenza presso l’abitazione della controinteressata appariva riconducibile a un invito; la minaccia di rovinare le relazioni della donna risultava confermata solo dalle sommarie informazioni del padre, senza che fosse chiaro se si trattasse di una isolata reazione o di un proposito serio. La mancata escussione dei terzi indicati, che avrebbero potuto chiarire le divergenti narrazioni, integra un ulteriore profilo di carenza istruttoria.

Il Tribunale accoglie il ricorso per i primi due motivi, relativi al difetto di motivazione e di istruttoria, ma respinge il terzo, con cui si sosteneva l’insussistenza dei presupposti: tale valutazione discrezionale spetta al Questore, all’esito di un più approfondito accertamento. Il provvedimento è annullato e le spese compensate per la peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 612-bis c.p.

Tutte le 186 sentenze sull'art. 612-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *